Ricorso Patteggiamento: La Cassazione chiarisce i limiti invalicabili
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’efficienza processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un procedimento per reati legati alla normativa sugli stupefacenti (art. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 309/1990), aveva concordato una pena con il Pubblico Ministero attraverso l’istituto del patteggiamento, come previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti veniva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato la possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza un’udienza formale, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura accelerata viene utilizzata quando l’inammissibilità del ricorso appare evidente fin da subito. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano nel novero di quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi includono:
1. La mancata espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. Un errore nella qualificazione giuridica del fatto.
3. L’illegalità della pena applicata.
La Corte ha evidenziato come il motivo sollevato dal ricorrente – la presunta omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – fosse del tutto estraneo a queste categorie. Il ricorso è stato giudicato “generico” e proposto al di fuori dei casi consentiti. Accettare il patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accusa nel merito, salvo per i vizi specifici e gravi elencati dalla legge. La doglianza del ricorrente, invece, mirava a una riconsiderazione di merito che il rito speciale del patteggiamento preclude.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive, tra cui una drastica limitazione del diritto di impugnazione. Chi opta per questo rito deve essere pienamente consapevole che la possibilità di contestare la sentenza in Cassazione è circoscritta a vizi procedurali o errori di diritto di eccezionale gravità. La decisione della Suprema Corte serve da monito sull’importanza di una ponderata valutazione, assistita da un difensore, prima di accedere all’applicazione della pena su richiesta. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come da prassi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come ad esempio la mancanza del consenso dell’imputato o un errore nella qualificazione giuridica del fatto.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, cioè la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento, non rientra tra quelli specificamente previsti dalla legge per poter impugnare una sentenza di patteggiamento. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto generico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENA
n. 22348/24 El Kour
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all’art. 73, commi 4 e 5, ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manc esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024