Ricorso Patteggiamento: i Limiti Stretti all’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che la sentenza è stata emessa, le possibilità di contestarla sono molto limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se generico o non fondato su motivi specifici previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Tre individui, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, ottenevano dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di patteggiamento per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Nonostante l’accordo raggiunto, gli stessi imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla pena applicata.
Analisi del ricorso patteggiamento e la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza necessità di un’udienza pubblica. La decisione è stata netta: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Vediamo nel dettaglio perché.
I Limiti all’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Il Codice di procedura penale, all’articolo 448, comma 2-bis, stabilisce in modo molto restrittivo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Non è possibile contestare genericamente la pena concordata o la valutazione dei fatti. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come ad esempio un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata. L’obiettivo del legislatore è chiaro: dare stabilità alle sentenze che nascono da un accordo tra accusa e difesa.
La Genericità come Vizio del Ricorso
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno denunciato in modo vago un presunto errore nel trattamento sanzionatorio, senza però specificare in cosa consistesse la violazione di legge o il vizio di motivazione. Questa genericità ha reso l’impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità della Corte. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha rilevato che i ricorsi erano stati proposti al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Contestare il trattamento sanzionatorio in modo generico non rientra tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la genericità dei motivi addotti dai ricorrenti, che non permettevano di individuare una critica specifica e pertinente alla decisione del giudice di primo grado. La combinazione di questi due elementi ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la decisione del giudice. L’impugnazione è un’opzione eccezionale, riservata a vizi specifici e gravi. Chi presenta un ricorso patteggiamento generico o per motivi non consentiti va incontro non solo a una declaratoria di inammissibilità, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, dove ogni ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. È consentita solo per i motivi specificamente ed espressamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22237/24 Mamouni + 2
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso d P.M
che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordin trattamento sanzionatorio;
che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,, vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall’ comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024