Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze di un Appello Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che la sentenza è stata emessa, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che un appello generico o fondato su motivi non previsti dalla legge è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che aveva concordato una pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto con il Pubblico Ministero e ratificato dal Giudice per l’Udienza Preliminare, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. La doglianza principale si concentrava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione, poiché, a suo dire, il giudice di merito non avrebbe esaminato d’ufficio la possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Questione Giuridica: I Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella specifica disciplina che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Questa norma restringe notevolmente il campo d’azione della difesa, escludendo la possibilità di contestare la valutazione dei fatti o la sussistenza della colpevolezza, elementi che si presumono accettati con la richiesta di patteggiamento.
Il ricorrente, nel caso di specie, ha tentato di aggirare questi limiti, sollevando una questione relativa al mancato accertamento delle cause di proscioglimento. Tuttavia, tale motivo non rientra nel catalogo chiuso previsto dalla legge per l’impugnazione di questo tipo di sentenze.
La Decisione “de plano” della Corte
La Corte di Cassazione, applicando l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha gestito il ricorso con una procedura semplificata, nota come “de plano”. Questa modalità permette alla Corte di decidere senza un’udienza formale quando un ricorso appare manifestamente inammissibile, come nel caso in esame.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come “generico”, ossia privo di argomentazioni specifiche e pertinenti in grado di scalfire la validità della sentenza impugnata. In secondo luogo, e in modo dirimente, ha sottolineato che i motivi addotti erano “proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.”.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla pena implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa. Di conseguenza, non è più possibile, in sede di legittimità, sollevare questioni che avrebbero dovuto essere valutate prima della scelta del rito alternativo. L’obbligo del giudice di verificare l’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è un controllo che precede l’emissione della sentenza di patteggiamento, e la sua presunta omissione non costituisce un motivo valido per il successivo ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con effetti quasi definitivi. Il ricorso patteggiamento è un’opzione eccezionale, limitata a vizi specifici (come un errore nel calcolo della pena o un difetto nel consenso) e non può essere utilizzato come un tentativo tardivo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento non è sempre possibile. È consentito solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e basato su un motivo non previsto dalla legge, ovvero la presunta mancata valutazione delle cause di proscioglimento, che non rientra tra i casi tassativi per i quali è ammessa l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro un patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22168/24 Cambria
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manc esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024