Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta conseguenze procedurali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, sottolineando come un generico ricorso patteggiamento basato su un presunto vizio di motivazione sia destinato all’inammissibilità. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Nel caso in esame, un individuo aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena per due reati di furto in abitazione, aggravati dalla violenza sulle cose. La richiesta congiunta era stata accolta dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Tuttavia, successivamente, l’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si concentrava su un presunto vizio motivazionale della sentenza, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza mezzi termini. La decisione si fonda su un principio cardine del sistema processuale penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta “novella Orlando” (Legge n. 103/2017). Questa riforma ha drasticamente limitato la possibilità di impugnare le sentenze emesse a seguito di patteggiamento.
I Motivi di Ricorso Ammessi dalla Legge
La Corte ha ricordato che, per le richieste di patteggiamento formulate dopo l’agosto 2017, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per tre specifici profili:
1. Errata qualificazione giuridica del reato: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato errata.
2. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale, ad esempio perché superiore ai massimi edittali o di specie diversa da quella prevista.
3. Vizi del consenso: se il consenso dell’imputato all’accordo è stato estorto o viziato in qualche modo.
Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero il vizio di motivazione sulla colpevolezza, non rientra in nessuna di queste categorie tassative.
Le Motivazioni: Perché il Vizio di Motivazione non è Ammesso nel Ricorso Patteggiamento
La motivazione della Cassazione è chiara e si allinea a una giurisprudenza ormai consolidata. Accedere al patteggiamento costituisce una rinuncia consapevole e volontaria a contestare le prove e i fatti che costituiscono l’imputazione. L’imputato, in sostanza, accetta la contestazione in cambio di uno sconto di pena. Sarebbe quindi contraddittorio permettergli, in un secondo momento, di lamentare che il giudice non abbia motivato a sufficienza la sua colpevolezza su fatti che egli stesso ha scelto di non contestare.
Il ruolo del giudice nel patteggiamento non è quello di condurre un accertamento di merito completo, ma di verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), che l’accordo sia congruo e che la qualificazione giuridica sia corretta. La motivazione della sentenza di patteggiamento è, per sua natura, sintetica e adeguata a ratificare l’accordo tra le parti, non a dirimere una controversia probatoria. L’impugnazione per un vizio di motivazione sulla responsabilità, quindi, è intrinsecamente incompatibile con la natura stessa dell’istituto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione quasi tombale che preclude future contestazioni sul merito dell’accusa. Le implicazioni pratiche sono evidenti:
* Consapevolezza della scelta: Chi opta per il patteggiamento deve essere pienamente consapevole di rinunciare al diritto di difendersi provando la propria innocenza in un dibattimento.
* Limiti dell’impugnazione: Le possibilità di successo di un ricorso patteggiamento sono estremamente ridotte e legate a vizi tecnici e specifici, non a un ripensamento sulla propria colpevolezza.
* Conseguenze dell’inammissibilità: Un ricorso inammissibile comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La scelta di impugnare deve quindi essere ponderata con estrema attenzione per evitare ulteriori conseguenze negative.
Dopo un patteggiamento, posso fare ricorso sostenendo che il giudice non ha spiegato bene perché sono colpevole?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che presentare un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale è inammissibile. Accettando il patteggiamento, si rinuncia a contestare le prove e i fatti dell’accusa.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo la legge attuale (post “riforma Orlando”), il ricorso è ammesso solo per tre ragioni tassative: 1) se la qualificazione giuridica del reato è errata; 2) se la pena applicata è illegale; 3) se ci sono stati vizi nella formazione del consenso dell’imputato all’accordo.
Cosa succede se presento un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 4.000 euro) alla Cassa delle ammende, poiché non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONVERTINO NOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
CONVERTINO NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Taranto gli ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata con il PM in relazione a due reati di furto in abitazione in concorso aggravati dalla violenza sulle cose commessi in Martina Franca.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito che, a seguito delle modifiche apportate dalla novella NOME, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze di applicazione di pena su richiesta, è limitata a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, l illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Nella specie il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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