Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso patteggiamento, in particolare quando si contesta la qualificazione giuridica del reato. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Fermo. L’accordo prevedeva una pena di due anni di reclusione e 1.100 euro di multa per una serie di furti aggravati, aventi ad oggetto principalmente telefoni cellulari destinati alla vendita. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, ritenendo errata la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso Patteggiamento
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha basato l’impugnazione su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione relativo, appunto, alla qualificazione giuridica dei reati. In sostanza, la difesa sosteneva che i fatti, così come descritti nel capo di imputazione, avrebbero dovuto essere inquadrati in una fattispecie di reato diversa o meno grave rispetto a quella concordata nel patteggiamento.
La Riforma Orlando e i Limiti al Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha immediatamente richiamato le modifiche introdotte dalla cosiddetta ‘riforma Orlando’ all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma ha introdotto una limitazione significativa alla possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento. In particolare, per quanto riguarda l’erronea qualificazione giuridica del fatto, il ricorso è ammesso solo se si configura un ‘errore manifesto’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti non rientranti nei ristretti limiti previsti dalla legge. La Corte ha chiarito che l’errore sulla qualificazione giuridica, per giustificare un ricorso, deve essere ‘manifesto’. Ciò significa che l’errore deve emergere con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’, risultando ‘palesemente eccentrico’ rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato un errore di tale evidenza. I profili di doglianza sollevati dalla difesa sono stati ritenuti improponibili in sede di legittimità, in quanto non superavano la soglia dell’errore palese ma si traducevano, di fatto, in una diversa interpretazione giuridica non ammessa in questa fase.
Di conseguenza, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi un’assenza di colpa da parte del ricorrente (come stabilito anche da una precedente sentenza della Corte Costituzionale), la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato che mira a preservare la stabilità delle sentenze di patteggiamento, limitando le impugnazioni a casi eccezionali. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, le implicazioni sono chiare: l’accordo sottoscritto nel patteggiamento ha un valore quasi definitivo. L’impugnazione per errata qualificazione giuridica non è una porta per rimettere in discussione l’accordo, ma una via percorribile solo di fronte a un errore macroscopico e indiscutibile. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge inoltre da deterrente contro ricorsi presentati con finalità meramente dilatorie o basati su argomentazioni non sufficientemente solide.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un’errata qualificazione giuridica del fatto?
No, a seguito delle modifiche normative, il ricorso in Cassazione per questo motivo è limitato ai soli casi di ‘errore manifesto’, ovvero quando la qualificazione data dal giudice è palesemente ed immediatamente riconoscibile come sbagliata rispetto ai fatti contestati.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica?
Per errore manifesto si intende un errore che risulta con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. Deve essere una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, non una semplice interpretazione giuridica diversa da quella della difesa.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 1.100 di multa in relazione a una serie di ipotesi di furti aggravati di merce, in particolare di tel foni cellulari offerti in vendita.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri correre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro NOME NOME, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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