Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di un accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio il tema del ricorso patteggiamento, stabilendo con chiarezza quando questo debba essere considerato inammissibile.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato era stato accusato di un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Nel suo ricorso alla Suprema Corte, lamentava due aspetti principali: la mancata assoluzione nel merito e un presunto vizio di motivazione riguardo alla pena concordata e applicata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, adottando una procedura semplificata (de plano) a causa della manifesta infondatezza dei motivi proposti. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del rito speciale: l’accordo tra accusa e difesa esonera il pubblico ministero dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato.
Di conseguenza, la sentenza che recepisce tale accordo è considerata sufficientemente motivata se contiene:
1. Una sintetica descrizione del fatto (anche desumibile dal capo di imputazione).
2. L’attestazione della correttezza della qualificazione giuridica data al reato.
3. La valutazione di congruità della pena patteggiata.
La Corte ha specificato che le censure proposte dall’imputato, volte a ottenere un’assoluzione o a contestare la determinazione della pena, non sono consentite in questa sede. Il controllo del giudice, infatti, è limitato a verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato secondo l’art. 129 del codice di procedura penale e che la pena concordata sia legale e congrua.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del patteggiamento. L’accordo tra le parti processuali implica una rinuncia a contestare l’accusa nel merito. Pertanto, non è possibile, in un secondo momento, sollevare questioni che avrebbero dovuto essere discusse prima della formalizzazione dell’accordo. Nel caso specifico, il giudice di primo grado aveva correttamente verificato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa evidente di proscioglimento. Inoltre, la pena finale era stata determinata in modo corretto, bilanciando le circostanze attenuanti generiche con un’aggravante specifica, risultando così congrua e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’assetto concordato tra le parti, salvo vizi procedurali o evidenti errori di diritto che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio. La decisione di patteggiare è una scelta strategica che comporta la rinuncia a un pieno accertamento dei fatti in cambio di una riduzione della pena. Chi intraprende questa strada deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. La sentenza ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per chiedere l’assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento per lamentare la mancata assoluzione, poiché l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e implica una rinuncia a contestare il merito.
Come deve essere motivata una sentenza che applica un patteggiamento?
Una sentenza di patteggiamento è considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e la valutazione della congruità della pena concordata tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso patteggiamento con motivi non consentiti?
Se il ricorso si basa su motivi non ammessi dalla legge, come la contestazione nel merito o la congruità della pena già concordata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO
dat -e -~e -a 4 e -C;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kumrija Rexhep; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione dell’imputato e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024