Ricorso Patteggiamento: Limiti all’Impugnazione per Errata Qualificazione Giuridica
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata del processo penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono molto limitate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sui confini del ricorso patteggiamento, in particolare quando si contesta la qualificazione giuridica del reato. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato aveva concordato una pena di tre anni di reclusione e 12.600 euro di multa per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, secondo la fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
Nonostante l’accordo sulla pena, la difesa ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando tre principali motivi di doglianza:
1. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella più lieve ipotesi del comma 5 dell’art. 73 (fatto di lieve entità), anziché in quella ordinaria del comma 1.
2. Violazione di legge: Si contestava il criterio di individuazione del reato più grave ai fini della continuazione, che secondo la difesa doveva essere la resistenza a pubblico ufficiale, e non lo spaccio.
3. Illegittimità dell’espulsione: Si criticava l’ordine di espulsione disposto dal giudice, sostenendo una carenza di motivazione sulla pericolosità sociale del condannato.
Il Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali su ciascuno dei punti sollevati. La decisione ribadisce la natura dell’istituto del patteggiamento e i rigidi paletti posti dal legislatore per la sua impugnazione.
La Questione della Qualificazione Giuridica del Fatto
Il punto centrale della pronuncia riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte ha richiamato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata per errata qualificazione giuridica solo se si tratta di un errore manifesto.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l’errore è ‘manifesto’ quando risulta palesemente eccentrico e macroscopico, riconoscibile con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. Nel caso specifico, i giudici hanno escluso tale eventualità, ritenendo che la qualificazione del fatto come ipotesi ordinaria di spaccio (comma 1) fosse una scelta plausibile del giudice di merito, basata sulla complessità della condotta e sui limiti di pena previsti dalla legge. Pertanto, non essendo un errore palese, la contestazione non poteva essere accolta.
La Legittimità dell’Ordine di Espulsione
Anche il motivo relativo all’ordine di espulsione è stato respinto. La Cassazione ha precisato che l’espulsione, prevista dall’art. 86 del d.P.R. 309/90, è applicabile anche in caso di condanna per il reato di lieve entità (art. 73, comma 5).
Inoltre, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione adeguata sulla pericolosità sociale dell’imputato. Tale valutazione era fondata su elementi concreti: il considerevole numero di precedenti specifici, la continuità dell’attività di spaccio e le misure cautelari già applicate in passato, tutti indicatori di un persistente pericolo di recidiva.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sul principio secondo cui il patteggiamento è un accordo tra le parti che implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito le accuse, in cambio di uno sconto di pena. Ammettere un’impugnazione ampia sulla qualificazione giuridica del fatto snaturerebbe l’istituto, trasformandolo in un’occasione per rimettere in discussione valutazioni che si sono accettate in fase di accordo. La limitazione al solo ‘errore manifesto’ serve a preservare la stabilità di queste sentenze, consentendo un correttivo solo per errori macroscopici e immediatamente percepibili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la via del ricorso patteggiamento è estremamente stretta. La possibilità di contestare la qualificazione giuridica del reato è un’eccezione, limitata ai soli casi in cui la decisione del giudice appare palesemente e indiscutibilmente errata. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che la scelta di accedere al patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le successive possibilità di rimettere in discussione i termini dell’accordo sono, per legge, molto circoscritte.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del reato?
No. Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo se l’errore nella qualificazione giuridica è ‘manifesto’, ovvero palese, immediatamente riconoscibile e senza margini di opinabilità.
In caso di condanna per spaccio di lieve entità, può essere disposta l’espulsione dello straniero?
Sì. La Corte ha confermato che la misura dell’espulsione prevista dall’art. 86, comma 1, del d.P.R. 309/90 si applica anche all’ipotesi di reato di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso decreto.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.600 di multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell’art. 73 commi 1 dPR 309/90.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto riconosciuto astrattamente più grave (qualificato ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90), sia in relazione alla misura della pena applicata con riferimento alla continuazione interna, sia in relazione al riconoscimento del reato più grave, che avrebbe essere individuato nella resistenza a pubblico ufficiale in ragione del nesso teleologico e funzionale; con una terza articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla disposta espulsione, in ragione del limite di pena applicato e difetto di motivazione con riferimento alla riconosciuta pericolosità sociale.
I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro NOME NOME, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie, atteso che, il giudice ha ritenuto che il reato concernente il traffico di sostanze stupefacente risultava in concreto più grave sia in ragione della complessiva condotta contestata, sia per i limiti di pena edittale.
Quanto all’espulsione la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere che l’art.86 comma 1 dPR 309/90 faccia riferimento anche alla ipotesi autonoma di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90 (sez.4, n.7104 del 2/02/2021, PMT/Kezie, Rv.280546) e, al contempo il giudice di merito ha fornito adeguato conto della pericolosità sociale del prevenuto alla luce del ragguardevole numero dei precedenti specifici, della ininterrotta attività di traffico di sostanza stupefacente e delle misure cautelari che sono state applicate nei suoi confronti che costituiscono espressione del pericolo di recidivanza criminosa, anche nella attuale forma attenuata.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente