Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di MONZA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui Tribunale di Monza il 26 gennaio 2024 ha applicato allo stesso, imputato del reato di cui all’a 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 25 gennaio 2024, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta difetto di motivazione sia sotto il profilo della corretta qualific giuridica del fatto sia sotto quello della omessa spiegazione delle ragioni del mancat proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Le doglianze non possono trovare ingresso in questa sede.
Infatti, «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibili di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di e manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023). Ma nel caso di specie eventuali errori di qualificazione, nemmeno illustrati nel ricorso, non risultano evidenti con immediatezza e senza margini di opinabilità.
Inoltre, poiché «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. pro pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motiva soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, NOME Tasawar, Rv. 27710). Nel caso in questione, tuttavia, non appare evidente l’esistenza di una causa di necessario proscioglimento dell’imputato.
Consegue l’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024.