Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui confini del ricorso patteggiamento in Cassazione, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando. La Suprema Corte ha ribadito la linea dura, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la qualificazione giuridica di un reato di spaccio, in assenza di un ‘errore manifesto’. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un accordo di patteggiamento raggiunto dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino. L’imputato aveva concordato una pena di tre anni di reclusione e 12.600 euro di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura, secondo quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, del d.P.R. 309/90.
Successivamente, tramite il proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La doglianza principale verteva sulla presunta erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo, che comporta una pena significativamente inferiore.
La Questione Giuridica: i Confini del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione della Cassazione si concentra sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
L’intervento della Riforma Orlando
La norma citata, introdotta con la Riforma Orlando (legge n. 103/2017), stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per un numero limitato di motivi. Tra questi, vi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se si configura come un ‘errore manifesto’. L’obiettivo del legislatore era quello di ridurre il contenzioso e dare maggiore stabilità agli accordi tra accusa e difesa.
Il Concetto di ‘Errore Manifesto’
La Corte chiarisce cosa si debba intendere per ‘errore manifesto’. Non è sufficiente una semplice opinione diversa sulla qualificazione del reato. L’errore deve essere palese, evidente ‘ictu oculi’, cioè a prima vista. Citando un precedente, la Corte afferma che l’errore è manifesto quando ‘risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione’. In altre parole, la scorrettezza della qualificazione deve saltare agli occhi senza bisogno di complesse argomentazioni o interpretazioni.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso proposto del tutto ‘improponibile’. Analizzando il caso specifico, i giudici hanno escluso la sussistenza di un errore manifesto. La scelta di qualificare il fatto ai sensi del comma 1 dell’art. 73, anziché del più mite comma 5, rientra in una valutazione discrezionale del giudice di merito basata sugli elementi a disposizione, valutazione che non appare ‘palesemente eccentrica’ o illogica. Di conseguenza, non essendo ravvisabile un errore palese e indiscutibile, il motivo di ricorso non rientrava tra quelli consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’accesso al ricorso patteggiamento è un percorso stretto, e la contestazione della qualificazione giuridica è ammessa solo in casi eccezionali di errore macroscopico. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione l’accordo in Cassazione sono estremamente limitate.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un’errata qualificazione del reato?
No, a seguito della Riforma Orlando, è possibile ricorrere in Cassazione per questo motivo solo se l’errore nella qualificazione giuridica è ‘manifesto’, cioè immediatamente evidente e indiscutibile.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica di un fatto?
Si tratta di una qualificazione che risulta, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica e anomala rispetto al fatto descritto nel capo di imputazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
(dato avviso alle parti)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di ‘reclusione ed euro 12.600 di multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente di varia natura ai sensi dell’art. 73, commi 1, dPR 309/90.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata sussunzione della fattispecie ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90.
I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro NOME NOME, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente