Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREA
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui G.i.p. del Tribunale di Ivrea il 22 febbraio 2024 ha applicato allo stesso, imputato violazioni dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 1 e 2), fatti contest commessi il 30 marzo 2023, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il p della mancanza dell’apparato giustificativo, per non avere la sentenza indicato le ragioni mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto al capo n. dell’editto, essendo la detenzione della droga “leggera” di cui a tale capo di accusa destinat mero consumo personale dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una de ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di control legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza im appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, NOME COGNOME, Rv. 27710). Nel caso di specie, non appare evidente l’esistenza di una causa di necessario proscioglimento, limitandosi ricorrente ad affermare la finalità, a suo avviso, esclusivamente per consumo personale dell detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo n. 2).
Consegue l’inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente a pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024.