Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Fissa i Paletti sull’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce i confini entro cui una sentenza frutto di un accordo tra le parti può essere messa in discussione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti di questa impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato sulla mancanza di motivazione in merito alla colpevolezza dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Roma, con la quale un individuo veniva condannato per numerosi reati di riciclaggio. La pena era stata concordata tra la difesa e l’accusa, secondo la procedura del patteggiamento prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, la difesa lamentava la mancanza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo all’effettiva affermazione di responsabilità e alla sussistenza degli elementi di fatto che dimostrassero la colpevolezza.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento nella Legge
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La normativa di riferimento è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che esuli da questo elenco è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha seguito un ragionamento lineare e conforme alla legge. I giudici hanno sottolineato che la sentenza di patteggiamento è il risultato di un accordo tra le parti. L’imputato, scegliendo questo rito, accetta implicitamente una forma di affermazione di responsabilità in cambio di uno sconto di pena, rinunciando a contestare nel merito le accuse.
Di conseguenza, un motivo di ricorso che, come nel caso di specie, mira a rimettere in discussione la colpevolezza per una presunta carenza di motivazione, si pone al di fuori del perimetro disegnato dall’art. 448, comma 2-bis. Contestare la valutazione sulla responsabilità penale è incompatibile con la natura stessa del patteggiamento, che è un atto di disposizione negoziale sul rito e sulla pena, non un giudizio di merito sulla colpevolezza.
La Corte ha inoltre precisato che, essendo il ricorso manifestamente infondato e generico, la trattazione doveva avvenire con la procedura semplificata de plano, senza udienza pubblica. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un’impugnazione pretestuosa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze definitive sulla possibilità di contestare l’accusa. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le vie di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali o di legalità della pena, non potendo più rimettere in discussione la propria responsabilità. La decisione della Cassazione serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del patteggiamento, comprendendone appieno le implicazioni e la quasi totale definitività riguardo all’accertamento dei fatti.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi, espressamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano vizi procedurali, errori nella qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena, ma non la valutazione della colpevolezza.
Perché il ricorso per mancanza di motivazione sulla colpevolezza è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di patteggiamento si fonda su un accordo tra accusa e difesa. Scegliendo questo rito, l’imputato rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità. Pertanto, un motivo di ricorso basato sulla valutazione della colpevolezza è incompatibile con la natura stessa dell’accordo raggiunto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come nel caso esaminato, il giudice può condannarlo al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 21 giugno 2024 dal GIP del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a numerose condotte di riciclaggio, meglio precisate in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla sussistenza adeguati elementi di fatto che dimostrino la colpevolezza dell’imputato.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, propos avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore dell novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlaz la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricors responsabilità sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di co determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
NOME COGNOME