Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi confini del ricorso patteggiamento, specificando quando la contestazione sulla qualificazione giuridica del reato può essere considerata valida.
Il Caso in Esame
Nel caso specifico, un imputato, dopo aver patteggiato una pena davanti al G.I.P. del Tribunale, ha presentato ricorso per cassazione. Attraverso il suo difensore, ha lamentato un mancato approfondimento da parte del giudice sia sulla sussistenza del reato sia sulla sua corretta qualificazione giuridica. In sostanza, il ricorrente si doleva, in modo generico, di una omessa motivazione su un aspetto cruciale del fatto.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per un numero limitato di motivi. Tra questi, vi è l'”erronea qualificazione giuridica del fatto”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha da tempo chiarito che non ogni presunto errore di qualificazione apre le porte all’impugnazione. Per giustificare un ricorso patteggiamento, l’errore deve essere “manifesto”.
La Decisione della Corte: l’Errore Deve Essere ‘Manifesto’
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le doglianze del ricorrente erano formulate in maniera “generica e apodittica”, senza indicare un errore concreto e immediatamente percepibile.
Per errore manifesto si intende un errore che emerge con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità” direttamente dal capo di imputazione. In altre parole, la qualificazione giuridica data dal giudice deve essere palesemente “eccentrica” rispetto alla descrizione del fatto contestato. Non è ammesso un ricorso che richieda una nuova e approfondita analisi della dinamica dei fatti o che sollevi questioni interpretative complesse.
Le Motivazioni
La ratio dietro questa interpretazione restrittiva è chiara: il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa. L’imputato accetta una determinata pena in cambio di una definizione rapida del processo, rinunciando implicitamente a contestare nel merito l’accusa. Consentire un’impugnazione basata su contestazioni generiche snaturerebbe l’istituto, trasformando il ricorso in un terzo grado di giudizio di merito, che non è consentito.
Il ricorso è ammissibile solo quando l’errore del giudice è così evidente da non richiedere alcuna attività di indagine o interpretazione. Il vizio deve essere palese, non il risultato di una complessa argomentazione difensiva. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare un mancato approfondimento, senza evidenziare alcun errore connotato da evidenza e immediatezza, rendendo così il suo ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole delle limitate possibilità di impugnazione. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come uno strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o per sollevare dubbi interpretativi sulla qualificazione giuridica. È ammesso solo di fronte a un errore di diritto macroscopico e palese. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del suo ricorso.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, le possibilità sono strettamente limitate ai motivi previsti dalla legge, come specificato nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Una contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l’errore è manifesto.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Si tratta di un errore palese, immediatamente evidente e indiscutibile dalla sola lettura del capo di imputazione. La qualificazione giuridica data dal giudice deve risultare, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati, senza che siano necessari approfondimenti o complesse interpretazioni.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché manifestamente infondato), può condannarlo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposta da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza in data 09/07/2024 del GIP del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 09/07/2024, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Con un unico motivo deduce il mancato approfondimento sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Il ricorrente si duole -genericamente e apoditticamente- dell’omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto.
Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci,
in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01).
I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qualificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricorrente si limita ad affermare in maniera affatto generica che il giudice non ha approfondito sulla dinamica del fatto e dunque sulla qualificazione giuridica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dell’evidenza e della immediatezza descritte con il principio di diritto sopra enunciato.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
La Presidente
[NOME COGNOME