Ricorso Patteggiamento: I Limiti Stretti dell’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, la scelta di questo rito alternativo comporta delle precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando la natura tassativa dei motivi ammessi dalla legge.
Il caso: da una condanna per false dichiarazioni al ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vercelli. L’imputato aveva concordato una pena per il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale.
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. La tesi difensiva si basava su un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di prosciogliere l’imputato anche in caso di accordo tra le parti qualora emerga una causa di non punibilità.
I motivi del ricorso patteggiamento: un appiglio alla Corte Costituzionale
Nello specifico, la difesa sosteneva che l’imputato avrebbe dovuto essere prosciolto. Il motivo? Durante il fermo e la successiva verifica dell’identità personale, non avrebbe ricevuto gli avvertimenti previsti dall’articolo 64 del codice di procedura penale, in particolare il diritto di non rispondere. Questa omissione, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto escludere la punibilità del reato, alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 111 del 2023).
In sostanza, l’imputato cercava di far valere in sede di legittimità una causa di non punibilità che, a suo dire, il giudice del patteggiamento non avrebbe adeguatamente considerato.
La decisione della Corte: il ricorso patteggiamento e i suoi confini invalicabili
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha osservato che il motivo sollevato dal ricorrente – la mancata valutazione di una causa di non punibilità derivante dalla violazione di norme procedurali – non rientra in nessuna di queste categorie. L’accordo tra le parti, che caratterizza il patteggiamento, esonera l’accusa dall’onere della prova e limita il sindacato del giudice alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica, dell’assenza di cause di proscioglimento immediatamente evidenti (ex art. 129 c.p.p.) e della congruità della pena.
Il tentativo di introdurre una valutazione di merito più approfondita, come quella richiesta dal ricorrente, si scontra con i limiti procedurali imposti dalla legge per chi sceglie questo rito. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica una rinuncia a far valere determinate eccezioni in cambio di un beneficio sanzionatorio. Le possibilità di impugnazione sono volutamente ristrette dal legislatore per garantire la stabilità di queste decisioni e l’efficienza del sistema. Chi intende contestare nel merito la propria responsabilità o sollevare complesse questioni procedurali deve farlo attraverso il rito ordinario. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi specifici ed elencati in modo tassativo dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come vizi della volontà, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Perché il motivo del ricorrente, basato sulla mancata applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale, è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché non rientrava in alcuna delle categorie di ricorso ammesse dalla legge contro le sentenze di patteggiamento. La doglianza riguardava una presunta causa di non punibilità che il giudice avrebbe dovuto valutare, un tipo di censura che eccede il limitato perimetro di controllo previsto per le sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge (ex lege), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 38414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05GUE7E) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la pena concordata in relazione al delitto di cui all’art. 495 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto, segnalandosi come, in occasione del fermo, in sede di verifica della identità personale, l’imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64 cod. proc. pen., in spregio al dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023 che, in tal caso, esclude la punibilità per violazione dell’art. 495 cod. pen.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME