Ricorso Patteggiamento: i Limiti all’Impugnazione per Pena Eccessiva
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che consente una definizione rapida del processo. Ma una volta raggiunto l’accordo, la sentenza è sempre inattaccabile? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, specialmente quando la contestazione riguarda l’entità della pena. Approfondiamo questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Una Condanna Patteggiata e l’Appello
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, su richiesta dell’imputata e con il consenso del Pubblico Ministero, aveva applicato una pena di otto mesi di reclusione per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). La difesa dell’imputata, ritenendo la pena sproporzionata, ha deciso di impugnare la sentenza presentando ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del ricorso era, appunto, la misura eccessiva della pena concordata.
La Decisione della Corte e il Principio sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma specifica, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. La presunta eccessività della pena, come vedremo, non rientra tra questi.
Di conseguenza, l’imputata è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Motivi Tassativi per il Ricorso Patteggiamento
La motivazione della Corte è netta e si basa su un’interpretazione letterale della legge. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i seguenti motivi:
1. Vizio della volontà: problemi relativi all’espressione del consenso da parte dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o non era genuino).
2. Difetto di correlazione: una sentenza che non corrisponde a quanto richiesto dalle parti.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una norma penale sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata è contraria alla legge (ad esempio, supera i massimi edittali o è di un genere non previsto).
La Corte ha sottolineato che la ‘misura eccessiva della pena’ non equivale alla sua ‘illegalità’. Una pena può essere considerata severa o sproporzionata in relazione al caso specifico, ma finché rientra nei limiti previsti dalla legge per quel reato, non è illegale. L’accordo raggiunto con il patteggiamento preclude una successiva rinegoziazione della sua congruità. Pertanto, un ricorso basato unicamente su questo aspetto è proposto per un motivo non consentito dalla legge e, come tale, inammissibile.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p., che permette di dichiarare l’inammissibilità con un’ordinanza ‘de plano’, ovvero senza fissare un’udienza in camera di consiglio, accelerando ulteriormente la procedura.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la stabilità e la definitività delle sentenze di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito premiale implica una rinuncia a contestare nel merito la decisione, inclusa la congruità della pena concordata con l’accusa. Le uniche vie d’uscita sono legate a vizi strutturali e gravi, elencati tassativamente dalla legge. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: l’accordo raggiunto con il patteggiamento è un punto di non ritorno, e la valutazione sulla congruità della pena deve essere fatta attentamente prima di formalizzare la richiesta, non dopo. L’impugnazione rimane un’opzione eccezionale, limitata a difetti di legalità e non a riconsiderazioni di merito.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se si ritiene la pena troppo alta?
No, di norma non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che la misura ‘eccessiva’ della pena non costituisce un motivo valido per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, a meno che la pena stessa non sia ‘illegale’, ovvero non rispetti i limiti previsti dalla legge.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro un patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è ammesso solo per motivi che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena.
Cosa succede se si presenta un ricorso per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. In questi casi, la Corte di Cassazione può procedere con un’ordinanza ‘de plano’ (senza udienza) e condannare chi ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 39921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/08/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, su richiesta dell’imputata e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai s dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la misura eccessiva della pena.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti
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all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena e tra ta motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non trasmodi nella sua illegalità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge.
Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch’esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2025.