Ricorso Patteggiamento: I Limiti Stringenti per l’Impugnazione in Cassazione
La scelta di accedere al rito del patteggiamento comporta importanti conseguenze, non ultima quella relativa alle modalità di impugnazione della sentenza. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura eccezionale e i confini rigorosi del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un appello basato su motivi non consentiti dalla legge. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come sia possibile contestare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Il Caso in Esame: Un Appello Oltre i Limiti Consentiti
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Monza per reati legati agli stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza lamentando un vizio di motivazione, in particolare l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di aver ratificato l’accordo tra accusa e difesa senza prima verificare l’eventuale evidente innocenza dell’imputato.
La Decisione della Corte: La Tassatività nel Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale delimiti in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Le censure sollevate dal ricorrente, definite “generiche”, non rientravano in alcuna delle categorie ammesse dalla norma.
Quali sono i Motivi Ammessi per l’Impugnazione?
La legge restringe la possibilità di impugnazione a ipotesi specifiche di violazione di legge, che attengono a vizi procedurali o sostanziali ben definiti. Questi includono:
- Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
- Il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
- L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
- L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo al di fuori di questo elenco, come la presunta mancata valutazione di una possibile assoluzione, non può essere fatto valere in sede di legittimità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Oltre le Spese Processuali
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, viene applicata quando emerge un profilo di colpa nella proposizione del ricorso, come nel caso in cui venga esperito per ragioni “non più consentite dalla legge”. La Corte ha ritenuto che insistere su motivi chiaramente esclusi dalla normativa integrasse tale colpa.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla chiara volontà del legislatore di limitare le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità delle decisioni e l’efficienza del sistema giudiziario. L’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, ha creato un regime speciale e derogatorio rispetto alla disciplina generale dei ricorsi, circoscrivendo il controllo di legalità a vizi specifici e riconoscibili. L’obiettivo è impedire che il ricorso diventi un mezzo per rimettere in discussione nel merito la scelta processuale dell’imputato o la valutazione del giudice che ha ratificato l’accordo. La decisione di patteggiare è un atto dispositivo che preclude, in larga parte, la possibilità di contestazioni successive che non riguardino i vizi formali e sostanziali espressamente previsti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza costituisce un monito importante per gli operatori del diritto. La scelta di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, verificando scrupolosamente che i motivi di doglianza rientrino nel perimetro ristretto delineato dalla legge. Tentare di forzare la mano con censure generiche o non previste non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il proprio assistito a conseguenze economiche significative. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi esclusivamente sulla sussistenza di uno dei vizi tassativamente indicati, consapevole che il controllo della Cassazione in materia di ricorso patteggiamento è rigorosamente limitato alla legalità formale e sostanziale dell’accordo e della sentenza che lo recepisce.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita le possibilità di ricorso contro le sentenze di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per questioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se viene ravvisata una colpa nella presentazione del ricorso, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n. 1384/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Monza ha applicato in data 15 aprile 2025 la pena ex art. 4 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobr n. 309, è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamen indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione del volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualifica giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale n partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nel determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 7 novembre 2025
Il Consi iere estensore
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