Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di COMO
(dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avve del Tribunale di Como del 25 marzo 2024 con la quale gli è stata ap richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al de artt. 81 cpv cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comme Comense dal mese di marzo al mese di ottobre 2018. so la sentenza plicata la pena litto li cui agli ;so iii Mariano
Rilevato che l’unico motivo, con cui deduce la violazione di leg qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere riq fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammis )e per erronea ialificato nella ibile, Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 21 giuc no 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassa sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di c richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge diffe tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, de Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279 specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibi per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenut imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; S del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOMECOGNOME ione contro la otivi attinenti rrela 7..ione tra ‘illeg :dita della el ricorso per enti da quelli n. 19425 del L 20A, Pierri, ’61-C1). Con lità d r correre limit .Ata ai soli ) del capo di z. 3, n. 23150 Rv. 272619). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, tenuto conto della rei:erazione dell’attività di spaccio e del fatto che è stata concordata la pena di mesi e euro 4000 di multa in aumento rispetto alla pena inflitta con alt condanna relativa a fattispecie analoga divenuta irrevocabile. 2 di reclusione a se itenza di
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricori ente COGNOME al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C: ssa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro q attrc mila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p garrinto delle spese processuali e della somma di euro quattromila ammende. in favore della RAGIONE_SOCIALE Issa delle
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024.