Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Genova, con sentenza in data 17 maggio 2024, applicava nei confronti di COGNOME NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, uso indebito di carte di credito e ricettazione;
rilevato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.;
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rilevato, infatti, che il ricorso censura l’errata qualificazione giuridica dei f ritenuti episodi di ricettazione, a fronte delle dichiarazioni confessorie che davano conto della sottrazione degli oggetti da parte dell’imputato;
che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previs dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell’operata qualificazione giuridica nell’ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, NOME, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573 – 01);
la lettura del capo d’imputazione attesta la disponibilità da parte dell’imputato di beni di provenienza delittuosa in assenza di giustificazioni ragionevoli, che la sentenza ha escluso riportandosi alle considerazioni operate con l’ordinanza applicativa della misura cautelare;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 luglio 2024
Il Consigli e Estensore
La Presidente