I limiti del ricorso patteggiamento: la Cassazione fa chiarezza
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un tema che presenta contorni ben definiti dal legislatore. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i confini entro cui può muoversi un ricorso patteggiamento, specificando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Questa pronuncia offre un’importante lezione sui limiti processuali e sulla necessità di formulare motivi di ricorso conformi alla legge.
I Fatti del Caso: Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’), emessa dal Tribunale per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava un presunto vizio di motivazione della sentenza per quanto concerne la dosimetria della pena, ovvero la quantificazione della sanzione applicata.
La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato le ragioni che lo avevano portato a determinare la pena in quella specifica misura. Si trattava, quindi, di una critica mossa al percorso logico-argomentativo del giudice, un tipo di censura comune nei ricorsi ordinari.
La Decisione della Corte e il ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni difensive. La decisione si fonda su una precisa norma procedurale che limita drasticamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Con questa pronuncia, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I motivi tassativi per impugnare il patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la riforma del 2017 (legge n. 103/2017). Questa norma stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà: quando l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare è viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Difetto di correlazione: se c’è una discordanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto: qualora il reato sia stato classificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è illegale, cioè non prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti legali.
La Corte ha evidenziato come il ‘vizio di motivazione’ sulla dosimetria della pena non rientri in nessuna di queste categorie. Si tratta di una censura che attiene al merito della valutazione del giudice, un ambito precluso al sindacato di legittimità nel contesto del patteggiamento post-riforma. Poiché il ricorrente non ha sollevato alcuna questione relativa all’illegalità della pena, ma solo alla sua presunta inadeguata motivazione, il ricorso è risultato inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato: la scelta di accedere al rito del patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. La legge del 2017 ha voluto definire un perimetro molto stretto per il ricorso patteggiamento, con l’obiettivo di deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità alle sentenze concordate tra le parti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve essere ponderata attentamente prima di formulare la richiesta di patteggiamento, essendo consapevoli che, una volta emessa la sentenza, gli spazi per un’eventuale impugnazione sono estremamente limitati e circoscritti a vizi di natura formale o di palese illegalità, escludendo ogni valutazione sul merito della quantificazione della pena.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sulla quantità della pena?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 448, co. 2-bis c.p.p.) per i quali è ammesso il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento basato su motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza eme dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torre Annunziata in relazione al reat 73, comma V d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria del
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi pros il ricorso per cassazione e che non sono stati prospettati vizi attinenti alla illeg
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinat equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
estensore