Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle più importanti definizioni alternative del processo penale, ma quali sono i limiti per contestare l’accordo una volta raggiunto? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e come si possano contestare la qualificazione giuridica del reato e le misure accessorie come la confisca.
Il Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
Due soggetti, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare per reati legati agli stupefacenti, decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali: la qualificazione giuridica del reato e la legittimità della confisca di una somma di denaro.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
I ricorrenti sostenevano che il fatto dovesse essere inquadrato in un’ipotesi di reato meno grave (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, cosiddetto “fatto di lieve entità”) rispetto a quella contestata e concordata nel patteggiamento (art. 73, comma 1). In secondo luogo, contestavano la confisca del denaro, ritenendola ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Con questa decisione, la Corte non solo ha confermato la sentenza impugnata ma ha anche ribadito principi fondamentali che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’analisi delle motivazioni offerte dalla Corte è cruciale per comprendere la portata della decisione e le sue implicazioni pratiche. La Corte ha distinto nettamente i due motivi di ricorso, fornendo una chiara spiegazione per la reiezione di entrambi.
Limiti all’Impugnazione della Qualificazione Giuridica
La Corte ha ricordato che la sentenza di patteggiamento si fonda su un accordo liberamente raggiunto tra l’accusa e la difesa. Di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, che è parte integrante di tale accordo, non può essere liberamente messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione è ammesso solo in circostanze eccezionali, ovvero quando la qualificazione giuridica concordata risulti:
1. Palesemente eccentrica: ossia, del tutto slegata e irragionevole rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione.
2. Frutto di un errore manifesto: quando l’errore nella qualificazione è evidente e immediatamente percepibile senza necessità di complesse valutazioni di merito.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che nessuna di queste ipotesi ricorresse. L’accordo sulla qualificazione giuridica non appariva né eccentrico né viziato da errori manifesti, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
Legittimità della Confisca del Denaro
Anche il secondo motivo, relativo alla confisca, è stato giudicato infondato. La Corte ha osservato che la confisca del denaro era una conseguenza diretta della contestazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il denaro sequestrato è stato infatti considerato “profitto” delle plurime attività di cessione di stupefacenti, come previsto dall’art. 73, comma 7-bis del medesimo testo normativo. Essendo la contestazione e la qualificazione del reato state accettate con il patteggiamento, anche la confisca, quale misura obbligatoria, risultava pienamente legittima.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cardine: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto, cristallizza la situazione processuale. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come uno strumento per rimettere in discussione il merito dell’accordo o per tentare di ottenere condizioni più favorevoli a posteriori. L’accesso alla Corte di Cassazione è consentito solo per correggere errori palesi e macroscopici, non per una rivalutazione delle scelte processuali compiute dalle parti. La decisione sottolinea l’importanza della ponderazione e della consapevolezza al momento della stipula dell’accordo, che assume un carattere quasi definitivo, salvo vizi eccezionali e chiaramente riconoscibili.
È possibile contestare la qualificazione giuridica del reato dopo un patteggiamento?
Sì, ma solo in casi eccezionali. La Corte di Cassazione può intervenire unicamente se la qualificazione giuridica concordata è palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati o se è il risultato di un errore manifesto.
Perché il denaro è stato confiscato in questo caso?
Il denaro è stato confiscato perché ritenuto profitto del reato di spaccio di stupefacenti (contestato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). La confisca del profitto di tale reato è una misura prevista dalla legge, e l’accettazione del patteggiamento ha reso legittima anche questa conseguenza.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile per manifesta infondatezza”?
Significa che i motivi presentati nel ricorso sono così palesemente privi di fondamento giuridico che la Corte li rigetta senza procedere a un esame approfondito del merito della questione. È una decisione che impedisce la prosecuzione del giudizio di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 419 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 20/06/2003 NOME COGNOME nato il 14/05/1998
avverso la sentenza del 17/05/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali si contesta la mancata qualificazione del reato ai sensi dell’art. comma 5, d.P.R. 309/90 e la disposta confisca del denaro, sono inammissibili per manifesta infondatezza;
rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussion con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12 dep. 2013, COGNOME, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), ipotesi che nella fattispecie non ricorre;
considerato che il motivo sulla confisca è del tutto infondato a fronte della contestazi del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 al capo P) e delle plurime cessi contestate di cui il denaro è ritenuto profitto confiscabile ex art. 73, comma 7-bis- d.P.R. c ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.