Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Appello in Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunta una sentenza di questo tipo, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 36825/2024) offre un chiaro esempio di questa restrizione, dichiarando inammissibile un ricorso patteggiamento e ribadendo i principi introdotti dalla riforma del 2017.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Padova per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/90), decideva di presentare ricorso per cassazione. La doglianza principale si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza: secondo il ricorrente, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato la possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su due pilastri principali: uno di natura sostanziale, legato ai motivi di ricorso consentiti, e uno di natura procedurale, relativo al mandato difensivo.
Le Motivazioni della Decisione e le Restrizioni al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha drasticamente ridotto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha chiarito che il ricorso è consentito solo per motivi specifici e tassativi:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge.
Gli Ermellini hanno sottolineato che il ‘vizio di motivazione’, invocato dal ricorrente, non rientra in questo elenco. Di conseguenza, tale doglianza è di per sé sufficiente a rendere il ricorso inammissibile.
In aggiunta, la Corte ha rilevato un ulteriore e decisivo profilo di inammissibilità di natura procedurale. L’articolo 613 del codice di procedura penale prescrive che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale delle giurisdizioni superiori. Nel caso di specie, il ricorso era stato firmato direttamente dall’imputato e l’avvocato si era limitato a depositarlo su delega, senza possedere il mandato speciale richiesto. Questo difetto formale ha costituito un’ulteriore, e insuperabile, causa di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi accede al rito del patteggiamento deve essere consapevole che la possibilità di contestare la sentenza in Cassazione è estremamente circoscritta. Non è possibile lamentare una motivazione ritenuta carente o illogica, né contestare la valutazione delle prove. L’impugnazione è riservata a vizi gravi e specifici, elencati dalla legge.
Questa pronuncia serve anche da monito sull’importanza del rispetto delle formalità procedurali: la scelta di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione è un requisito indispensabile per la validità del ricorso. In assenza di uno dei motivi tassativi e del corretto mandato difensivo, il ricorso patteggiamento è destinato a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. A seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/17), il vizio di motivazione non è più un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento. I motivi sono tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Quali sono i soli motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È necessario un avvocato specifico per presentare un ricorso in Cassazione?
Sì. L’ordinanza conferma che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., il ricorso deve essere presentato da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Una semplice delega al deposito non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato ay/4 ‘ so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza eme dell’art. 444 cod. proc. pen. dal GWP del Tribunale di Padova in relazione al reato d 73, comma 1 d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valu delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prosp il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglime l’altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in ca una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscio art.129 (S.U. 27 marzo 1992, COGNOME; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME).
Deve rilevarsi l’assenza di mandato conferito ad un avvocato iscritto nell’al della Corte di Cassazione ( come prescritto dall’art. 613 cod. proc. pen.). Risulta in Armau è stato semplicemente delegato al deposito del ricorso sottoscritto dal COGNOME
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, kt 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pidnte