Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce i confini entro cui è possibile contestare una sentenza frutto di un accordo tra accusa e difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 36705 del 2024, offre un chiaro monito sui motivi di impugnazione ammissibili, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione elementi già coperti dall’accordo. Questo caso serve come un importante promemoria dei limiti stringenti imposti dalla legge per garantire la stabilità di tali decisioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. L’imputato, condannato per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti), decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il proprio difensore.
Le doglianze sollevate non riguardavano la validità del consenso prestato, ma si concentravano su aspetti discrezionali della decisione del giudice di primo grado.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Manifesta illogicità della motivazione: Si contestava la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo la motivazione fornita illogica.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si criticava il trattamento sanzionatorio applicato, sostenendo che fosse viziato sia per violazione di norme sia per carenze nel percorso argomentativo del giudice.
In sostanza, la difesa tentava di riaprire una discussione su elementi – la concessione di attenuanti e la misura della pena – che sono tipicamente oggetto dell’accordo di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, basando la propria decisione sul dettato normativo dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ricordato che il ricorso è consentito esclusivamente per:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso non liberamente prestato).
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici hanno evidenziato che le lamentele del ricorrente, relative alla mancata concessione delle attenuanti e alla valutazione della congruità della pena, non rientrano in nessuna di queste categorie tassative. Si tratta, infatti, di una pena concordata tra le parti e non di una pena ‘illegale’. La Corte ha inoltre sottolineato come la censura fosse palesemente contraddetta dal contenuto della sentenza impugnata, in cui il trattamento sanzionatorio era stato ritenuto adeguato.
Infine, la decisione di inammissibilità è stata adottata con la procedura semplificata ‘de plano’, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente alla Corte di decidere senza formalità quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione rafforza un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, non può essere rimesso in discussione attraverso un ricorso che ne contesti il merito, come la congruità della pena. Le vie di impugnazione sono eccezionali e limitate a vizi procedurali o a palesi illegalità. Il ricorrente è stato quindi condannato non solo a pagare le spese processuali, ma anche una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del suo tentativo di aggirare i limiti del ricorso.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, la valutazione sulla concessione delle attenuanti non rientra tra i motivi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, poiché non attiene all’illegalità della pena ma alla sua commisurazione, oggetto dell’accordo tra le parti.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è proponibile solo per motivi tassativamente indicati dalla legge, ovvero quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. La decisione di inammissibilità può essere presa ‘de plano’, cioè senza una formale udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso la difesa lamenta: 1. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sa nzionatorio.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali proponibile l’impugnazione, trattandosi di pena non illegale, conforme a quella concordata tra le parti;
considerato che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa adeguato il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in questa sede.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
ente
Così deciso in data 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il