Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE
datoxiò alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Intrepido NOMENOME NOME mezzo del difensore, ha proposto ricorso p cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di gi dizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice non ha offerto congrua giustificazione della decisione e si è astenuto dal considerare eventuali cause d’immediato pr )scioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile soli per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di co ‘relazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all’immediato proscioglimento dell’imputato e si richiany no, sia pure succintamente, in conformità agli orientamenti di questa Corte, gli esiti delle indagini attraverso il riferimento alla comunicazione notizia di reato.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, co . proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione ella pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamr issibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cella somma, stimata equa, di eurd quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor delle ammende. pagamento della Cassa
Così deciso in data 26 giugno 2024
–