Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Noto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 del G.i.p. del Tribunale di Rorna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26/03/2024, il G.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed € 1.152,00 di mUlta per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di: 1) tentata rapina aggrax,{ata (dall’avere commesso la minaccia con armi) ai danni di NOME COGNOME , dui al capo a) dell’imputazione; 2) porto di una pistola aggravato (dall’avere cornmesso il reato per eseguire quello di cui al capo “a” dell’imputazione) di ci al capo b) dell’imputazione; 3) rapina aggravata ai danni di NOME COGNOME di cui al capo c) dell’imputazione; 4) lesioni personali aggravate sempre ai danni di NOME COGNOME di cui al capo d) dell’imputazione; 5) rapina aggravata ai danni di NOME COGNOME di cui al capo e) dell’imputazione; 6) porto di un coccio di bottiglia aggravato di cui al capo f) dell’imputazione; 7) rapina aggravata ai danni di NOME COGNOME di cui al capo g) dell’imputazione; 8) porto di un coltello aggra ‘(;) ‹ d cui al capo h) dell’imputazione; 9) rapina aggravata ai danni di NOME COGNOME c4 i cui al capo i)
dell’imputazione; 10) porto di una pistola aggravato di cui al capo I) dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza 26/03/2024 del G.i.p. del TribLnale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 49, 56 e 628 cod. pen., per la ragione che il G.i.p. del Tribunale di ROma, poiché la persona offesa dal reato di tentata rapina di cui al capo a) dell’imputazione «aveva dichiarato nel verbale di denuncia che l’imputato aveva solo finto un puntamento» (di una pistola), «avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento eX art. 129 cpp dal capo a) dell’imputazione, per la mancanza di punibilità ai sensi dell’art. 49 del codice penale, configurando l’imputazione di cui al capo a) un reato impossibile, proprio perché l’azione compiuta dal COGNOME era assolutamenta inidonea, ex ante, ad integrare il tentativo di rapina».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., degli artt. 2 e 49 cod. pen. e degli att. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, per la ragione che il G.i.p. del Trib9nale di Roma, sempre in quanto la persona offesa dal reato di tentata rapina di cui al capo a) dell’imputazione aveva dichiarato che «l’azione era finta», «avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cpp dal capo b) dell’imputazione, per la mancanza di punibilità ai sensi dell’art. 49 del codice penale, configurando l’imputazione di cui al capo b) un reato impossibile, e non previsto dalla legge come reato ai sensi dell’art. 2 c.p.».
In base al nuovo comma 2 -bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per mOtivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Ciò rammentato, si deve rilevare che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce, sulla base dell’evidenziazione di aspetti in fatto e probatori che non risultano dalla contestazione, che il giudice del merito avrabbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento dai reati di cui ai dell’imputazione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non rientran casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso I capi a) e b) tra i suddetti sentenza di patteggiamento (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01;
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 2783374727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01. Si veda anc 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252-01). 1; Sez. 2, n. e: Sez. 6, n.
Si deve in particolare ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pl e n . , l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi d errore manifesto – ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati -, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con imHdiatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 27252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stes contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5 n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/0/2020, NOME COGNOME, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971-02).
Ciò ribadito, si deve rilevare che i due motivi di ricorso non eviicenziano degli errori manifesti che sarebbero stati commessi col non qualificare i fatti di cui ai capi a) e b) dell’imputazione attribuiti all’imputato come reati impossibili, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei suddetti capi d’imputazione.
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore dellé menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62 ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto ess,re dichiarato 1 inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, non hé, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa delle ammende.
Così deciso il 18/07/2024.