Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 31705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato a TISSA TAOUNATE (MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 17 gennaio 2024, il G.U.P. del Tribunale di Verona ha applicato a COGNOME NOME la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110 e 497-bis, commi 1 e 2 cod. pen. (capo A) e artt. 110, 477 e 482 cod. pen. (capo B).
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la «violazione di legge» e la carenza di motivazione, in particolare in ordine alla sussistenza di una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
all’eccessività della pena irrogata e al difetto di motivazione sul punto, nonché la erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura d sicurezza» (art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile poiché non rientra nelle predette ipotesi – «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 01).
Alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza, essa può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865), o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), situazione che non ricorre nel caso in esame.
L’inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018).
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 9 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente