Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata dei processi penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della valutazione del giudice e le ragioni che possono portare a un ricorso patteggiamento inammissibile. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale nei confronti di un imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando presumibilmente la mancata applicazione di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare se i motivi addotti dal ricorrente rientrassero tra quelli consentiti dalla legge per contestare una sentenza di questo tipo.
La Valutazione del Giudice e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’obbligo del giudice di verificare, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa, che non sussistano cause evidenti per un proscioglimento immediato. La difesa, nel suo ricorso, ha probabilmente sostenuto che tale valutazione fosse stata carente o erronea.
Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: nel giudizio di patteggiamento, il controllo del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento non richiede una motivazione complessa e dettagliata come quella di una sentenza emessa dopo un dibattimento.
La Procedura De Plano
Significativamente, la Corte ha deciso con una procedura de plano, ovvero senza una discussione in udienza pubblica. Questa scelta sottolinea la manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso, ritenendo non necessari ulteriori approfondimenti. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero semplicemente consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, rendendo superfluo un esame nel merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 15927 del 2015. In base a tale orientamento, il semplice richiamo all’articolo 129 c.p.p. nella sentenza di patteggiamento è considerato sufficiente a dimostrare che il giudice ha effettuato la necessaria verifica e ha escluso la presenza di cause di proscioglimento. Non sono richieste ulteriori e più analitiche disamine, specialmente quando la sussistenza di tali cause non emerge con carattere di evidenza dagli atti.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che già il capo di imputazione conteneva elementi di fatto precisi che indicavano l’illiceità delle condotte di resistenza e lesioni, rendendo ancora meno plausibile l’esistenza di una causa di proscioglimento evidente. Pertanto, il ricorso patteggiamento è stato giudicato privo dei requisiti per essere accolto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma la rigidità dei limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Stabilità delle Sentenze: Viene rafforzata la stabilità delle sentenze emesse con questo rito, evitando che possano essere messe in discussione per motivi generici o non palesemente fondati.
2. Onere della Prova: Chi intende impugnare un patteggiamento deve dimostrare che il giudice ha ignorato una causa di proscioglimento di assoluta evidenza, un onere probatorio molto difficile da soddisfare.
3. Conseguenze Economiche: La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo rappresenta un deterrente contro la proposizione di ricorsi pretestuosi.
In definitiva, la sentenza riafferma che il patteggiamento è un accordo processuale la cui revisione è eccezionale e non può trasformarsi in un’istanza per rivalutare nel merito la colpevolezza già implicitamente ammessa con la richiesta del rito speciale.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici previsti dalla legge. Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la valutazione del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento, quando tale controllo è stato, anche implicitamente, compiuto.
Cosa deve fare il giudice prima di accogliere una richiesta di patteggiamento?
Il giudice deve verificare che non sussistano le condizioni per prosciogliere l’imputato secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la Cassazione, non è necessaria una motivazione analitica su questo punto, essendo sufficiente che il giudice abbia escluso la presenza di cause di proscioglimento evidenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29909 Anno 2024
L
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANDE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
9, ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
k
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologi sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione de sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verifi escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04 Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evide e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, so individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle cond resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore del cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il f 4 luglio 2024
Ti
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