Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 25/10/2022 dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio celebrato ai sensi dell’ cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente, imputato del delitto di cui agli artt. 217, com 224, comma 1, n. 1, legge fall., la pena finale di anni uno di reclusione.
La difesa, con un unico motivo di ricorso proposto per violazione di legge, lamenta natura arbitraria del giudizio espresso dal tribunale in merito alla congruità della applicata, in quanto riferito alla gravità della fattispecie astratta cli reato e non all’oggettiva entità del fatto contestato e alla personalità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra pa integrano un negozio di natura processuale avverso il quale, una volta che il giudice ne accertato la correttezza, la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, non è legittim sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena in contras con l’impostazione dell’accordo, salvo che si versi in ipotesi di pena illegale.
E’ esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali di calcolo, ovvero valutazioni concernenti il bilanciamento e la misura delle diminuzioni d pena per effetto dell’applicazione di circostanze attenuanti, in quanto, nel procedimento applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma, non sulla pena inizialm indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risul finale delle operazioni stesse.
Invero, il legislatore, nel coniare la norma di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto con l’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, ha inteso limitare la ricorr della sentenza di patteggiamento ai soli casi in cui l’accordo non si sia formato legittimame o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di si applicata od omessa, allo scopo sia di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori, sia accelerare la formazione del giudicato.
Dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovv eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della st discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen. ovvero attine
bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla l applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Inoltre, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti l’obbl motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza d patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale co cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Alle suesposte considerazioni, consegue declaratoria d’inammissibilità del ricorso e l condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2024.