Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ne Definisce i Rigidi Limiti
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo accelerato. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state oggetto di recenti e significative restrizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26681/2024) offre un chiaro esempio di come il ricorso patteggiamento sia oggi un rimedio esperibile solo in casi eccezionali e ben definiti, escludendo contestazioni generiche sulla motivazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento a carico di due soggetti, imputati per gravi reati tra cui detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate. Gli imputati avevano scelto di definire la loro posizione attraverso il rito del patteggiamento, accordandosi con la pubblica accusa per l’applicazione di una pena, poi ratificata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Monza.
Nonostante l’accordo, i due imputati decidevano successivamente di presentare ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che la sentenza fosse carente nel giustificare la mancata applicazione di una circostanza attenuante specifica prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5).
I Limiti Normativi del Ricorso Patteggiamento
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte non riguarda il merito delle accuse, ma la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La legge, infatti, ha introdotto con il comma 2-bis dell’art. 444 del codice di procedura penale una disciplina molto restrittiva per il ricorso patteggiamento.
Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi del consenso: Se l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare è stata viziata.
2. Difetto di correlazione: Se c’è una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica: Se il fatto è stato classificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena: Se la pena applicata o la misura di sicurezza sono illegali, ovvero non previste dalla legge o applicate al di fuori dei limiti edittali.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha applicato rigorosamente i principi sanciti dal comma 2-bis dell’art. 444 c.p.p. I giudici hanno osservato che le doglianze sollevate dagli imputati — relative alla presunta carenza di motivazione sulla mancata concessione di un’attenuante — non rientrano in nessuna delle quattro categorie di vizi per cui è ammesso il ricorso. Criticare la valutazione del giudice sul merito delle circostanze del reato non equivale a denunciare l’illegalità della pena o un vizio del consenso.
In sostanza, la scelta di patteggiare implica un’accettazione del quadro accusatorio e della pena concordata, rinunciando a contestazioni di merito che sarebbero state proprie di un processo ordinario. Il controllo della Cassazione in sede di ricorso patteggiamento è quindi limitato a verificare la legalità formale dell’accordo e della sentenza, non a riesaminare le valutazioni discrezionali del giudice di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta un percorso processuale che limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. Il legislatore ha voluto in questo modo garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento, evitando che un rito nato per deflazionare il sistema giudiziario si trasformi in un’ulteriore fonte di contenzioso. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, questa pronuncia è un monito importante: la decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le vie per rimetterla in discussione sono estremamente circoscritte e legate a vizi di natura prettamente giuridica e non fattuale.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per un elenco tassativo di motivi stabiliti dall’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Le contestazioni relative alla valutazione dei fatti o alla motivazione sono generalmente escluse.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Come nel caso di specie, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26681 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA NOME TAIB CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
(dato vvtSo alte partIg
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, imputati dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate, loro ascritti in concorso ai capi da 1) a 4) del rubrica, deducono violazione di legge e vizio di motivazione, carente perché priva di confronto con le deduzioni difensive in ordine al comma 5 dell’art. 73, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 14/11/2023, dal Tribunale di Monza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tali doglianze, ribadite anche nella memoria depositata, sono state proposte avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
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Il Presidente