Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione Secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento. Il caso in esame offre uno spaccato preciso su quando un ricorso patteggiamento viene considerato inammissibile, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il Caso: un Ricorso Avverso una Sentenza di Patteggiamento
Un individuo, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal Tribunale per un reato legato agli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano sulla presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado. In particolare, si lamentava che il giudice non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui aveva escluso la presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento Secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza. La decisione si fonda su un principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo la Corte, quando si tratta di una sentenza di patteggiamento, i motivi di impugnazione sono circoscritti e non possono riguardare la valutazione del merito dei fatti, se non in casi eccezionali.
La Motivazione sulla Verifica delle Cause di Proscioglimento
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’obbligo del giudice di verificare, prima di applicare la pena concordata, che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato. La Cassazione ha chiarito che il semplice richiamo, nella sentenza di patteggiamento, all’art. 129 del codice di procedura penale è di per sé sufficiente. Questo riferimento implicito attesta che il giudice ha compiuto la necessaria verifica e ha escluso la presenza di cause di proscioglimento evidenti.
Non è quindi richiesta una motivazione analitica e dettagliata su questo punto. La sussistenza di una causa di assoluzione deve emergere con carattere di evidenza dagli atti, e il solo fatto che il giudice abbia accolto la richiesta di patteggiamento, menzionando l’art. 129 c.p.p., basta a far ritenere che tale verifica abbia avuto esito negativo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché i motivi proposti non erano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. È stato ribadito che nella sentenza di patteggiamento, il controllo del giudice sulla colpevolezza è limitato alla verifica negativa dell’esistenza di cause di proscioglimento evidenti. Nel caso specifico, peraltro, gli elementi del reato erano già enunciati nel capo di imputazione, rendendo ancora meno plausibile la necessità di un’ulteriore disamina.
Di conseguenza, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Questa decisione comporta, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la via del ricorso patteggiamento è stretta e ben definita. Non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione la valutazione del giudice sulla colpevolezza o per lamentare una motivazione succinta sull’assenza di cause di assoluzione. La giurisprudenza consolidata ritiene che la scelta del rito alternativo comporti un’accettazione del quadro probatorio e una rinuncia a contestazioni più ampie. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia è un monito importante: le strategie processuali devono tenere conto dei limiti specifici di ogni rito, per evitare impugnazioni destinate all’inammissibilità e alle conseguenti sanzioni economiche.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha motivato a sufficienza sull’assenza di cause di proscioglimento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per le sentenze di patteggiamento è sufficiente che il giudice richiami l’art. 129 c.p.p., indicando di aver verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, senza che siano necessarie ulteriori e più analitiche disamine.
In quali casi un’impugnazione viene decisa con procedura “de plano”?
Un’impugnazione viene decisa con procedura “de plano” (cioè senza udienza) quando i motivi proposti sono palesemente inammissibili, come nel caso in cui le ragioni del ricorso non siano consentite dalla legge per il tipo di sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione de sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel c di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verific escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e p analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/ Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza COGNOME risultare con carattere di evide e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia elementi che, in fatti, rinviano al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore dell cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore dell cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Presidente re!.