Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’accesso al rito alternativo dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una scelta strategica per l’imputato. Tuttavia, questa scelta comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge. Analizziamo insieme la decisione per comprendere la portata di questo principio.
I Fatti del Caso: La Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato con la Procura una pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 11.600 euro, per reati legati agli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). La pena era stata poi applicata dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare, si contestava la mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità.
Analisi del Ricorso Patteggiamento e la Riforma del 2017
La difesa ha tentato di scardinare la sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, prima di applicare la pena concordata, valutare la possibilità di un proscioglimento immediato. Questo tipo di censura, tuttavia, si scontra con i rigidi limiti imposti dalla legge, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017.
La Suprema Corte ha affrontato la questione in modo diretto, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, la sentenza di patteggiamento è appellabile solo per un elenco tassativo e ristretto di motivi. Questi sono:
1. Mancata espressione della volontà dell’imputato: quando il consenso al patteggiamento è viziato o assente.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
3. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione inflitta sia contraria alla legge.
Nel caso in esame, le doglianze della difesa non rientravano in nessuna di queste categorie. La richiesta di una valutazione nel merito per una possibile assoluzione esula completamente dai motivi per cui è ammesso il ricorso patteggiamento. La Corte ha sottolineato che le censure proposte erano generiche e non pertinenti ai vizi specifici che la legge consente di far valere.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma un orientamento consolidato: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità, in cambio di uno sconto di pena. Il controllo di legittimità è circoscritto a vizi procedurali e sostanziali ben definiti, volti a garantire la correttezza dell’accordo e la legalità della pena, non a riaprire una discussione sul merito della colpevolezza. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un elenco limitato e specifico di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Uatteisentite le conclusioni del PG
OSSERVA
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui, a ric parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge i all’omessa assoluzione del ricorrente ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso pe avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ric ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attine all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della mi nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboro 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si st determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024