Ricorso Patteggiamento: La Cassazione ne Definisce i Limiti
Il patteggiamento rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta una rinuncia a far valere determinate difese nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo come il controllo del giudice sulla colpevolezza sia sufficiente anche senza una motivazione complessa. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato che aveva definito la sua posizione tramite patteggiamento per il reato di evasione, ottenendo una sentenza dal Tribunale di Milano. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando, in sostanza, una carenza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alle proprie argomentazioni difensive e alla presunta assenza di cause di proscioglimento immediato previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Il principio fondamentale richiamato è che i motivi di impugnazione contro una sentenza di patteggiamento sono estremamente limitati. L’imputato, scegliendo questo rito speciale, accetta una definizione del processo basata sull’accordo con l’accusa, rinunciando di fatto a un’analisi approfondita delle prove tipica del dibattimento. Di conseguenza, non può poi lamentarsi in Cassazione per una mancata valutazione di elementi difensivi che lui stesso ha scelto di non coltivare in un processo ordinario.
L’Applicazione dell’Art. 129 c.p.p. nel Contesto del Patteggiamento
Un punto cruciale della decisione riguarda il controllo del giudice sulla possibile assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Cassazione, in linea con un orientamento consolidato, ha stabilito che nella motivazione di una sentenza di patteggiamento è sufficiente il semplice richiamo a tale articolo per considerare adempiuto l’obbligo del giudice di verificare ed escludere la presenza di evidenti cause di proscioglimento. Non è richiesta un’analisi dettagliata e complessa, soprattutto quando, come nel caso di specie, la condotta illecita (l’evasione) era già documentata con chiarezza dagli atti, come il verbale di arresto. Tentare di contestare questo aspetto equivale, secondo la Corte, a sollevare una questione di mancanza di motivazione, vizio non consentito contro questo tipo di sentenze.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità affermando che i motivi del ricorso non erano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Scegliere il patteggiamento significa rinunciare a contestare nel merito le accuse. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il controllo del giudice ex art. 129 c.p.p. non richieda una disamina analitica. La presenza di precisi elementi di fatto che dimostravano l’illiceità della condotta, già evidenti dal capo di imputazione e dal verbale di arresto, rendeva superfluo ogni ulteriore approfondimento. I vizi denunciati dall’imputato si traducevano, in realtà, in una critica alla mancanza di motivazione su allegazioni difensive che, con la scelta del rito, l’imputato stesso aveva deciso di non portare avanti.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del sistema processuale: la scelta del patteggiamento è una decisione che preclude quasi ogni possibilità di impugnazione nel merito. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che l’accordo sulla pena implica l’accettazione del quadro accusatorio e la rinuncia a un dibattimento. La successiva contestazione per vizi di motivazione è una strada quasi sempre destinata all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per motivi molto specifici previsti dalla legge, come errori nel calcolo della pena o vizi procedurali. Non è possibile contestare la valutazione dei fatti o la colpevolezza, poiché con il patteggiamento si rinuncia a tale accertamento.
Il giudice che applica il patteggiamento deve motivare dettagliatamente perché non assolve l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice indichi di aver verificato l’assenza di cause di proscioglimento evidenti (ex art. 129 c.p.p.). Non è richiesta una motivazione analitica e approfondita, specialmente se la colpevolezza emerge chiaramente dagli atti.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta d evasione (art. 385 cod. pen.) documentata dal verbale di arresto. I vizi denunciati rinviano, in realtà, alla mancanza di motivazione sulle allegazioni difensive che, attraverso la definizione del processo con applicazione pena, lo stesso imputato non aveva inteso coltivare.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Presidente rel.