Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4781 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 10/10/1995
avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice p le indagini preliminari del Tribunale di Novara che il 7/6/2024, a norma degli artt. seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di c 628 comma 2 cod. pen., la pena concordata tra le parti, deducendo, con unico motivo impugnazione, la violazione di legge, per essere stata applicata una pena errata, al della sentenza della Corte Costituzionale n. del 13/5/2024, che ha dichiarato l’illeg costituzionale dell’art. 628 cod. pen., laddove non prevede una riduzione di pena qu per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovver particolare tenuità del danno o del pericolo , il fatto risulti di lieve entità.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso com dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra que consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, ordinanza.
Va premesso, infatti, che la sentenza della Corte Costituzionale invocata d ricorrente è precedente la pronuncia di patteggiamento, sicché era onere della pa invocarla tempestivamente quantomeno all’udienza del 7/6/2024, né può riconoscersi un’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata tra l
Sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di q Corte di legittimità in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pos di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. p pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indis immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), quale quella prospettata dal ricorrente, peraltro senza nemmeno confrontars con il rilievo che la particolare tenuità del danno del danno patrimoniale già è valutata dalla sentenza impugnata, con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’ar n. 4 cod. pen., né la pena concordata tra le parti può essere ritenuta illegale, att la pena base è stata indicata nell’ambito della forbice edittale di cui all’art. 628 c
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonc – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto de rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro tremila in favore della Cassa Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024
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