Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale in modo rapido, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi per cui un ricorso patteggiamento può essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver concordato la pena per il reato di false dichiarazioni, ha tentato di rimettere in discussione la propria responsabilità davanti alla Suprema Corte, scontrandosi con i paletti normativi introdotti dalla riforma del 2017.
Dal Patteggiamento all’Appello in Cassazione
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Bologna, con la quale un imputato vedeva applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale (false dichiarazioni a un pubblico ufficiale). Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Il motivo della contestazione, tuttavia, non riguardava vizi procedurali o l’illegalità della pena, bensì la sostanza stessa della sua responsabilità penale. In particolare, sosteneva l’impossibilità di una lesione al bene giuridico tutelato dalla norma, un’argomentazione che mira a negare la sussistenza stessa del reato.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma Orlando
La questione centrale su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguarda i limiti di ammissibilità del ricorso patteggiamento. La disciplina è stata significativamente modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando), che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 448 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (es. un consenso viziato).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena applicata.
Il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di contestare, in sede di impugnazione, la valutazione sulla responsabilità dell’imputato, poiché questa è presupposta dall’accordo stesso tra accusa e difesa.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che l’unico motivo di censura sollevato dal ricorrente riguardava un presunto vizio nel giudizio di responsabilità. Tale doglianza, tuttavia, esula completamente dal perimetro dei motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta implicitamente un’affermazione di colpevolezza e non può, in un secondo momento, tentare di rimetterla in discussione attraverso il ricorso in Cassazione, se non per i ristretti motivi previsti dalla legge.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi specifici, tra i quali non rientra la contestazione della responsabilità penale. Dedurre un vizio relativo al giudizio di responsabilità, come ha fatto il ricorrente, significa contravvenire direttamente al dettato normativo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure la necessità di formalità di procedura, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Tale inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è un atto processuale ponderato che preclude un successivo ripensamento sul merito della propria colpevolezza. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per contestare i fatti. La riforma del 2017 ha blindato la sentenza di patteggiamento, limitando l’impugnazione a questioni di stretta legittimità e procedura. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la decisione di accedere a questo rito alternativo deve essere presa con la massima consapevolezza delle sue conseguenze, inclusa la quasi totale impossibilità di rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per contestare la propria colpevolezza?
No, la sentenza stabilisce che, in base all’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può basarsi su motivi che attengono al giudizio di responsabilità dell’imputato.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 20743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14 dicembre 2023 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata, ha applicato ad NOME COGNOME la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità, stante l’asserita impossibilità di una lesion al bene giuridico tutelato;
che il motivo è inammissibile in quanto l’art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto
e
che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione t richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pen laddove, in concreto, si deduce solo un assetto vizio in ordine al giudizio di responsabilità;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente