Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità per Errore non Manifesto
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire il processo penale più rapidamente. Tuttavia, le sentenze emesse con questo rito non sono sempre inappellabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, specialmente quando si contesta la qualificazione giuridica del reato. Analizziamo insieme la decisione per capire quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero per un reato legato agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90), decideva di impugnare la sentenza di patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si basava sulla presunta ‘erronea qualificazione giuridica del fatto’. In sostanza, l’imputato sosteneva che il giudice di merito avesse sbagliato a inquadrare la sua condotta, auspicando il riconoscimento di un’ipotesi di reato meno grave (attenuata).
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici, l’impugnazione non rientrava nei casi eccezionali consentiti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che la contestazione del ricorrente, pur essendo formalmente presentata come un errore di diritto, si traduceva in una richiesta mascherata di rivalutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati, offrendo chiarimenti cruciali sui limiti del ricorso patteggiamento.
Il Principio dell’Errore Manifesto
Il punto centrale della motivazione risiede nella nozione di ‘errore manifesto’. La legge consente di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica solo quando l’errore del giudice è palese, indiscutibile e immediatamente evidente dalla lettura degli atti. L’errore deve essere, come affermato dalla Corte, ‘palesemente eccentrico’ rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato un errore di tale natura, ma ha semplicemente proposto una diversa interpretazione dei fatti, senza peraltro fornire argomentazioni specifiche a supporto.
Nessuna Rivalutazione del Merito in Cassazione
I giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti per decidere se l’imputato sia colpevole o meno, o se un fatto si sia svolto in un modo piuttosto che in un altro. Il ricorso era finalizzato proprio a questo: ottenere una nuova valutazione del fatto per far rientrare la condotta in una fattispecie attenuata. Questa richiesta è stata ritenuta inammissibile perché esula completamente dai poteri della Corte Suprema.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
Come conseguenza della dichiarata inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato l’entità della sanzione con l’ ‘elevato coefficiente di colpa’ del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata e priva dei requisiti di legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strada per impugnare una sentenza di patteggiamento è estremamente stretta. Chi intende percorrere questa via deve essere in grado di dimostrare un errore di diritto che sia manifesto, cioè evidente e non soggetto a margini di opinabilità. Un ricorso patteggiamento basato su una generica doglianza o che celi una richiesta di nuova valutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a sanzioni economiche anche significative.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di ricorso è limitata a casi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se l’errore è manifesto.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Si intende un errore palese, indiscutibile e immediatamente evidente, che risulta con chiarezza dagli atti senza necessità di interpretazioni o valutazioni di merito. Non è una semplice opinione diversa da quella del giudice.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che può essere anche elevata se la Corte ravvisa una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA
dato avv. o alle parti;
udita I relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 162)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità della cens proposta, che non rientra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo d ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica de fatto sotto il profilo motivazionale si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’invoc ipotesi attenuata del reato in contestazione (art. 73 d.P.R. 309/90), peraltro in assenza ragioni specifiche a sostegno della doglianza. Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto i sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazio risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024