Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali siano i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il caso analizzato offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non ogni doglianza può trovare spazio davanti ai giudici di legittimità, soprattutto quando la decisione scaturisce da un accordo tra accusa e difesa.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Roma. L’imputato, accusato di tentata rapina, aveva concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una pena specifica. Nonostante l’accordo, lo stesso imputato ha successivamente deciso di proporre ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione della sentenza in merito alla valutazione della sua responsabilità penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’).
Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono circoscritti a:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme a quanto concordato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge.
Come evidenziato dalla Corte, il motivo sollevato dall’imputato – la critica al giudizio di responsabilità – non rientra in nessuna di queste categorie. Poiché la sentenza di patteggiamento è il frutto di un accordo, la legge non consente di rimettere in discussione la responsabilità attraverso il ricorso per cassazione.
La Procedura ‘De Plano’
La Corte ha inoltre specificato che, data la natura dell’impugnazione, il ricorso è stato trattato con la procedura semplificata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa modalità, che non prevede un’udienza pubblica, è riservata ai ricorsi che appaiono palesemente inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. La natura stessa del patteggiamento implica una rinuncia da parte dell’imputato a contestare nel merito la propria colpevolezza, in cambio di uno sconto di pena. Permettere un ricorso basato sulla valutazione della responsabilità significherebbe contraddire la logica dell’istituto e vanificare l’accordo raggiunto tra le parti.
La Suprema Corte sottolinea che, nel caso di specie, non sussisteva nessuno dei vizi specificamente previsti dalla legge per impugnare la sentenza. Il ricorso, pertanto, si è rivelato un tentativo di superare i limiti imposti dal legislatore, rendendolo così inammissibile. L’inammissibilità ha comportato, come conseguenza automatica prevista dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è un’eccezione, non la regola. Gli operatori del diritto e i cittadini devono essere consapevoli che la scelta del patteggiamento comporta una significativa limitazione delle facoltà di impugnazione. Qualsiasi tentativo di contestare la sentenza per motivi non espressamente consentiti dalla legge è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche a carico del ricorrente. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del rito alternativo, comprendendone appieno tutte le implicazioni processuali.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere, escludendo contestazioni generiche sulla responsabilità.
Si può contestare la propria responsabilità penale in un ricorso contro un patteggiamento?
No. La sentenza di patteggiamento si fonda su un accordo tra imputato e pubblico ministero, che presuppone l’accettazione della responsabilità. Pertanto, i motivi di ricorso che mettono in discussione tale aspetto sono considerati inammissibili, come stabilito nel caso di specie.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4785 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOMENOME COGNOME nato in Bosnia il 27/11/1981 avverso la sentenza resa il 14/10/2024 dal GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Roma , con la sentenza impugnata, ha applicato nei confr COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina, meglio precisato in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione in ord giudizio di responsabilità.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, tratta impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunc dopo l’entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità d motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applic della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat e
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridic e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risul nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ric responsabilità sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profi nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cos giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a fa della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 11 dicembre 2024