Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce i confini entro cui una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti può essere contestata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura eccezionale di questo strumento di impugnazione, chiarendo quali motivi non possono essere utilizzati per rimettere in discussione la decisione del giudice. Questo articolo analizza la pronuncia, offrendo una guida chiara sui limiti e le conseguenze di un ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Patteggiamento
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato, tramite il suo difensore, non contestava uno dei vizi specifici previsti dalla legge, bensì lamentava che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per una sua assoluzione immediata, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Motivi Tassativi per il Ricorso Patteggiamento
La legge stabilisce in modo molto chiaro i casi in cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca un numero chiuso di motivi, tra cui:
* Vizi della volontà: Se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente.
* Difetto di correlazione: Se vi è una discrepanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
* Erronea qualificazione giuridica: Se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato errata.
* Illegalità della pena: Se la pena applicata non è conforme alla legge o se è stata applicata una misura di sicurezza illegale.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco è, per definizione, inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, basandosi sulla semplice lettura degli atti. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come un appello mascherato per ridiscutere il merito della vicenda o per introdurre censure non espressamente previste dalla normativa.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono nette. I giudici hanno sottolineato che la doglianza relativa alla mancata valutazione di un’eventuale causa di proscioglimento non rientra in nessuno dei motivi tassativi elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta di accedere al rito del patteggiamento comporta una parziale rinuncia a far valere determinate difese nel merito. Pertanto, tentare di reintrodurre una valutazione di merito, come la possibilità di un’assoluzione, attraverso il ricorso per cassazione è una strada proceduralmente non percorribile. La Corte ha inoltre qualificato l’impugnazione come affetta da “patente genericità”, rafforzando la decisione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
Le conclusioni tratte dalla Corte hanno importanti implicazioni pratiche. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa, pari a quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata sulla base della “evidente inammissibilità” del ricorso, che presuppone una colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione priva dei requisiti di legge. La pronuncia serve quindi da monito: il ricorso contro il patteggiamento deve essere fondato su vizi specifici e non può essere utilizzato in modo strumentale per ottenere un nuovo esame del caso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso è consentito solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), come vizi nella volontà dell’imputato, errore sulla qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
L’omessa valutazione da parte del giudice di una possibile assoluzione è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la presunta omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, il ricorrente può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32662 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che gli applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di tentato furto aggravato;
considerato che:
contro
la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla il della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
ed è, per l’appunto, «inammissibile» – poiché non rientra nelle predette ipotesi – «il rico per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale», come nella specie, «si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01), non occorrendo dilungarsi sulla patente genericità dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che:
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
all’inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 3024 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.