Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32328 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32328 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento in relazione al reato di cui all’ art. 635 cod. pen.);
EsamiNOME il motivo di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso, relativo alla erronea qualificazione del reato come danneggiamento anziché come deturpamento e imbrattamento di cose altrui, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combiNOME disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell’art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugNOME.
Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che il riconoscimento della fattispecie contestata sia palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza dì patteggiamento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.