Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17 luglio 2025, applicava a NOME la pena concordata tra le parti di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di concorso in tentata rapina alla stessa contestato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed all’omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso sentenze di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità a i sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017,
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza ” de plano ” ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME