Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a COGNOME NOME in relazione al delitto di tentato furto in abitazione, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa, ritenuta la recidiva, reiterata e specifica;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto al bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti;
che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, proprio pronunciandosi in riferimento ad una fattispecie di applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno affermato che «La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge»; ipotesi, quelle richiamate nella massima riportata, che, di certo, non ricorrono nel caso di specie;
che, pertanto, essendo stato il motivo di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza), dello stesso va dichiarata l’inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/02/2024