Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso patteggiamento sia un rimedio eccezionale, esperibile solo per motivi tassativamente indicati dalla legge. Il caso in esame offre un chiaro esempio di quali doglianze non possano trovare accoglimento in sede di legittimità, confermando la natura quasi definitiva dell’accordo sulla pena tra accusa e difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), emessa dal GIP del Tribunale per un reato in materia di stupefacenti di lieve entità, commesso in concorso con altri. Il ricorrente, tramite il proprio difensore, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un motivo che, a suo dire, avrebbe dovuto portare a una pena più mite.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi addotti dal ricorrente. La Cassazione ha evidenziato che l’appello contro una sentenza di patteggiamento è disciplinato da regole molto stringenti, volte a preservare la stabilità dell’accordo raggiunto tra le parti.
La Norma Chiave: l’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il fulcro della decisione è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Tra questi non figura la critica sulla valutazione del giudice circa le circostanze attenuanti generiche, a meno che queste non fossero state esplicitamente incluse nell’accordo tra accusa e difesa e poi erroneamente non applicate dal giudice. Nel caso specifico, la difesa non ha potuto dimostrare né che la pena applicata fosse diversa da quella concordata, né che l’accordo prevedesse il riconoscimento delle attenuanti generiche.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state lineari e perentorie. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché fondato su un motivo – il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – che non rientra nel catalogo chiuso previsto dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha precisato che la difesa non aveva allegato che la pena ratificata dal GIP fosse difforme da quella pattuita. Inoltre, dall’analisi della sentenza impugnata emergeva chiaramente che l’accordo tra le parti non contemplava affatto la concessione delle attenuanti generiche. Di conseguenza, non vi era alcun errore del giudice da censurare. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando la Corte alcuna ragione per esonerarlo da tale condanna.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, assume una stabilità quasi assoluta. Le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e formali. Per gli operatori del diritto, ciò significa che ogni aspetto della pena, comprese le circostanze attenuanti, deve essere negoziato e definito con precisione all’interno dell’accordo. Per l’imputato, la scelta del patteggiamento comporta la rinuncia a far valere in appello gran parte delle proprie doglianze sul merito della decisione, inclusa la valutazione sulla congruità della pena concordata. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una ponderata valutazione prima di accedere a questo rito speciale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, l’ordinanza chiarisce che non è un motivo valido di ricorso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., a meno che tali attenuanti non fossero state specificamente incluse nell’accordo tra accusa e difesa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso contro un patteggiamento dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000 euro.
Per quali motivi si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come errori nel calcolo della pena, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della sanzione applicata, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza co quale il Tribunale di Siracusa ha applicato allo stesso su richiesta una pena per il re artt. 110, cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (in Siracusa il 14/10/2021);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della l 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena motivi (mancato riconoscimento generiche) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comm cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), non ave la difesa allegato che la pena ratificata sia diversa da quella concordata e nell’accordo fossero contemplate le circostanze attenuanti generiche, delle qual menzione a pag. 2 della sentenza impugnata, ove è, per l’appunto, riportato l’accordo d che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammend ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024