Ricorso Patteggiamento: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di questo rito? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre chiarimenti fondamentali, soprattutto riguardo al cosiddetto ricorso patteggiamento basato sulla mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto. L’imputato, su richiesta propria e con il consenso del pubblico ministero, aveva concordato una pena di tre anni di reclusione e 1.000 euro di multa per una serie di reati gravi, tra cui spaccio di stupefacenti, usura ed estorsione, uniti dal vincolo della continuazione. Il giudice aveva applicato la pena richiesta, riconoscendo anche una circostanza attenuante.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
L’impugnazione e i motivi del ricorso patteggiamento
L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando un vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non emettere una sentenza di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Inoltre, si contestava la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La questione centrale, quindi, era stabilire se, dopo aver concordato la pena, fosse ancora possibile contestare la decisione del giudice per non aver rilevato d’ufficio delle cause di assoluzione.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su principi giuridici consolidati e su una norma specifica introdotta per limitare le impugnazioni dilatorie.
Inammissibilità per violazione dell’art. 129 c.p.p.
Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per lamentare l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel patteggiamento, il giudice è tenuto a verificare che non sussistano cause di assoluzione immediata. Tuttavia, non è obbligato a fornire una motivazione dettagliata e specifica su questo punto, a meno che dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti che facciano dubitare della colpevolezza dell’imputato. In assenza di tali elementi, si presume che il giudice abbia effettuato la verifica richiesta dalla legge. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la sussistenza di tali cause.
Inammissibilità per mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Anche la seconda doglianza è stata respinta. La Cassazione ha chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non rientra tra quelle che comportano un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La possibilità di patteggiare è subordinata all’assenza delle cause di assoluzione elencate in quest’ultimo articolo. Poiché la tenuità del fatto non è tra queste, la sua eventuale applicazione non può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione per invalidare un patteggiamento già concordato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di ricorso patteggiamento. La scelta di questo rito speciale comporta una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità, in cambio di uno sconto di pena. L’impugnazione successiva è consentita solo per motivi specifici e non può essere utilizzata come un tentativo tardivo di ottenere un’assoluzione che non era stata eccepita in precedenza. La decisione della Corte ha comportato non solo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà dell’iniziativa processuale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non mi ha assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., un ricorso per cassazione basato su questo motivo è inammissibile. Il giudice deve verificare l’assenza di cause di proscioglimento, ma non è tenuto a motivare specificamente su questo punto se dagli atti non emergono elementi concreti in tal senso.
Perché il ricorso per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stato dichiarato inammissibile?
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non rientra nel novero delle ragioni di proscioglimento immediato previste dall’art. 129 c.p.p., alla cui assenza è subordinata la possibilità di emettere una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è ritenuto inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato tenendo conto della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 20/09/2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ex art.
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza in data 20/09/2023, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., ad NOME COGNOME la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione di cui ai capi A (artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), B (artt. 81, 644, primo e quinto comma, n. 3, cod. pen.) e C (artt. 81, 629, 61 n. 2 cod. pen.), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. nonché della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014). Invero, costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, COGNOME, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parimenti inammissibile è la richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto siffatta causa di n punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/01/2024.