Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 20/09/2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ex art.
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 20/09/2023, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., ad NOME COGNOME la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione di cui ai capi A (artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), B (artt. 81, 644, primo e quinto comma, n. 3, cod. pen.) e C (artt. 81, 629, 61 n. 2 cod. pen.), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. nonché della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014). Invero, costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, COGNOME, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parimenti inammissibile è la richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto siffatta causa di n punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/01/2024.