Ricorso Patteggiamento: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel nostro sistema processuale penale. Sebbene l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) sia uno strumento deflattivo del contenzioso, le sue sentenze non sono immuni da possibili impugnazioni. Tuttavia, i margini per contestarle sono molto stretti. La recente ordinanza n. 5544/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quali siano i limiti e perché un ricorso possa essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Milano per un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, in materia di stupefacenti. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandolo a due specifici motivi: l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegittimità della confisca di una somma di denaro.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
L’imputato sosteneva che il giudice di merito avesse inquadrato giuridicamente in modo errato la sua condotta. Inoltre, lamentava l’illegittimità di una confisca di denaro disposta nei suoi confronti. La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha dovuto valutare se questi motivi rientrassero nel perimetro, molto ristretto, delineato dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i casi in cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa vigente e della giurisprudenza consolidata in materia. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero generici e non deducibili in sede di legittimità, condannandolo di conseguenza al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni della sua decisione.
In primo luogo, riguardo all’erronea qualificazione giuridica, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il vizio denunciabile in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento non può essere una semplice critica alla valutazione del giudice. Deve trattarsi, invece, di un ‘errore manifesto’, cioè di un errore palese, riscontrabile ictu oculi (a prima vista) dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza alcuna necessità di riesaminare le prove o interpretare i fatti. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna evidenza di un errore così macroscopico.
In secondo luogo, il motivo relativo alla confisca è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La ragione è semplice e disarmante: la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulla confisca del denaro. Il ricorrente, quindi, si doleva di una misura che, in realtà, non era mai stata applicata nei suoi confronti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento conferma la natura quasi definitiva della sentenza di patteggiamento. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente limitate. L’impugnazione non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti.
Perché un ricorso patteggiamento abbia successo in Cassazione, è necessario che i motivi siano specifici, pertinenti ai casi tassativamente previsti dalla legge (art. 448, co. 2-bis c.p.p.) e, soprattutto, che evidenzino errori giuridici di palese ed immediata evidenza. In assenza di tali presupposti, come dimostra questo caso, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i pochi e specifici motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Non è un’impugnazione aperta a qualsiasi tipo di critica.
Cosa intende la Corte per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore di diritto così evidente da poter essere colto immediatamente, ‘ictu oculi’ (a prima vista), dalla sola lettura della sentenza, senza che sia necessaria una nuova e complessa valutazione delle prove o dei fatti di causa.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5544 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di applicazione pena per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e indeducibili.
In particolare, è proposto per motivi non consentiti dalla legge, non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619): evenienza che, in relazione alle concrete modalità descritte in imputazione, non appare ictu °cui/ ravvisabile.
E’ manifestamente infondato, in fatto per la mancanza di una statuzioni in punto di confisca, il motivo che deduce la illegittimità della confisca della somma di denaro.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere COGNOME tore COGNOME
Il Preidnte