Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 4626  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
 NOME NOME in Marocco il DATA_NASCITA
 NOME NOME in Albania il DATA_NASCITA alias NOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
alias NOME COGNOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
 COGNOME NOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
 EI Idrissi NOME NOME in Marocco il DATA_NASCITA
 NOME COGNOME NOME in Marocco il DATA_NASCITA
 NOME COGNOME NOME in Albania il DATA_NASCITA alias NOME COGNOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
 NOME NOME in Marocco il DATA_NASCITA
 NOME COGNOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita ia relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In particolare, quanto ai primi due ricorrenti, deve evidenziarsi che gli stessi non hanno posto a sostegno dei loro ricorsi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai residui ricorsi, atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv, 272014).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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