Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Chiarisce i Limiti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, volto a definire rapidamente il procedimento. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva sono molto circoscritte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando basato su motivi non espressamente previsti dalla legge.
Il Caso: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1.  La presunta violazione di legge per mancata verifica, da parte del giudice, dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
2.  Un vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena concordata tra le parti.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di valutare aspetti che, per la natura stessa del patteggiamento, si presumono accettati dalle parti al momento dell’accordo.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile attraverso una procedura snella e senza udienza, detta de plano. La decisione si fonda su una norma specifica e restrittiva: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
La norma consente di impugnare la sentenza solo per contestare:
*   L’espressione della volontà dell’imputato.
*   Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
*   L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
*   L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli sollevati dal ricorrente nel caso in esame, è escluso.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno spiegato che le censure mosse dall’imputato non rientrano in nessuna delle categorie ammesse dalla legge. La doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento e quella sul vizio di motivazione della pena sono estranee al perimetro dell’impugnazione consentita. Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare tali aspetti, a meno che non si verta in un’ipotesi di illegalità della pena (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista).
La Corte ha rafforzato il proprio ragionamento citando un precedente consolidato (Sentenza n. 1032 del 2019), che conferma come la riforma legislativa abbia voluto limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per evitare ricorsi dilatori e preservare l’efficienza del rito.
Le Conclusioni
L’ordinanza è un’importante conferma dei rigidi paletti posti al diritto di impugnare una sentenza di patteggiamento. La conseguenza pratica di un ricorso basato su motivi non consentiti è severa: non solo viene dichiarato inammissibile, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di valutare con estrema attenzione i presupposti di un ricorso, per evitare esiti controproducenti e ulteriori oneri economici.
 
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i soli motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento, limitando notevolmente questa possibilità.
Quali motivi NON sono ammessi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo la decisione in esame, non sono ammessi motivi come la mancata verifica delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o vizi di motivazione sulla determinazione della pena, poiché non rientrano nell’elenco previsto dalla legge.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata e rapida (‘de plano’). Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 4625  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. nonché il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07,11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
esidente
Così deciso il 31 ottobre 2023
e estensore Il Consigli