Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34548  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2025 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Brajan Brami, per il delitto di furto aggravato la pena concord Pubblica Accusa;
Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applica pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto eso l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti si da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limi all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Pjid nte