Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPIOTO NOME NOME a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10 luglio 2025 del Tribunale di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 10 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 60,00 di multa in relazione al reato di truffa.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione , violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Trattandosi di impugnazione proposta contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano , ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto, in modo del tutto generico, il vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Peraltro il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti (che non prevedeva la concessione delle attenuanti generiche) escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. nonché ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità del trattamento sanzioNOMErio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777-01 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270-01; Sez. Un., n. 20 del 27/10/1999, COGNOME, Rv. 214637-01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così, deciso il 2 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME