Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che consente di definire rapidamente un procedimento penale, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, sottolineando come le possibilità di impugnazione siano circoscritte a motivi ben precisi. Questa analisi è fondamentale per comprendere quando e come si può sfidare un accordo sulla pena.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Pena Concordata
Il caso in esame riguarda un individuo che aveva concordato una pena (patteggiamento) con il Pubblico Ministero davanti al Tribunale di Pavia per i reati di tentato furto pluriaggravato e porto ingiustificato di armi. Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha successivamente presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Violazione Presunta
L’imputato ha basato il suo ricorso patteggiamento su un unico motivo: la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di primo grado non avesse motivato a sufficienza l’assenza di eventuali cause di non punibilità, che avrebbero dovuto portare a un proscioglimento immediato invece che all’applicazione della pena concordata.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Principio di Tassatività
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
L’Applicazione dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Il motivo sollevato dall’imputato, relativo alla presunta carenza di motivazione sull’art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Il Ruolo del Giudice nel Patteggiamento
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura dell’accordo di patteggiamento. Tale accordo esonera l’accusa dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato e, di conseguenza, la motivazione della sentenza può essere più snella. È sufficiente che il giudice descriva sinteticamente il fatto, confermi la correttezza della qualificazione giuridica, verifichi l’assenza delle cause di proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) e controlli la congruità della pena concordata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione sono chiare: consentire un ricorso patteggiamento per motivi generici, come la carenza di motivazione, snaturerebbe l’istituto stesso, che mira a una definizione rapida e concordata del processo. La legge ha volutamente ristretto le possibilità di impugnazione per garantire la stabilità di queste sentenze. Il controllo demandato al giudice del patteggiamento è un controllo sulla legalità dell’accordo e sull’assenza di palesi cause di innocenza, non una valutazione approfondita del merito che è tipica del dibattimento. Poiché il ricorso non contestava nessuno dei vizi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma mirava a una rivalutazione che la legge non consente in questa sede, l’inammissibilità era l’unica conclusione possibile.
Le Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Ordinanza
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: le sentenze di patteggiamento godono di una stabilità rafforzata. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione l’accordo sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali o a errori di diritto di una certa gravità. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per contestare la valutazione del giudice sulla sufficienza delle prove o sulla motivazione, aspetti che sono superati proprio dalla natura consensuale del rito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere, come problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Quali sono i motivi per cui il ricorso contro il patteggiamento è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non previsti dalla legge, in particolare sulla presunta mancata o carente motivazione riguardo all’assenza di cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), che non rientra tra i casi tassativi per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa deve verificare il giudice quando approva un patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’assenza di cause di proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), la congruità della pena concordata rispetto ai limiti costituzionali e la volontarietà della richiesta dell’imputato. L’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 3464 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Pavia ha applicato, nei confronti di COGNOME NOME la pena concordata pin relazione al reato di tentato furto pluriaggravato e porto ingiustificato armi da punta e da taglio ex art. 4 co. 2 legge n. 110/1975.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiduci avvocato AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’ art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi prev dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressio della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’e qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Considerato che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le p esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, co richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi pre con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 C 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
osì deciso in Roma, il 18 ottobre 2023
I Consigliere estensore