Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 2755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
7:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli art 337, 582, 585, cod. pen..
Egli denuncia, in tesi, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando, tuttavia; sostanzialmente l’assenza tanto dell’elemento oggettivo del reato, del dolo.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Dispone, infatti, l’art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rassegnate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche, attingendo piuttosto il profilo della colpevolezza.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.