Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale, ma quali sono i suoi limiti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2325/2024) ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Il caso in esame ha visto un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti tentare di rimettere in discussione la decisione, vedendosi però dichiarare il ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Massa, in sede di udienza preliminare, aveva applicato a un individuo la pena concordata di due anni e dieci mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, avanzando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione. Nello specifico, lamentava due aspetti: il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale e la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave prevista dal comma 5 dello stesso art. 73.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017), ha posto dei paletti molto precisi alla possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento.
Il legislatore ha stabilito che il ricorso è consentito solo per un elenco tassativo di motivi, tra i quali non figurano né il vizio di motivazione né l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La logica dietro questa scelta è chiara: il patteggiamento è un accordo che presuppone una rinuncia da parte dell’imputato a contestare nel merito l’accusa, in cambio di uno sconto di pena.
Le Motivazioni della Corte
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, il motivo addotto dall’imputato – l’omessa valutazione per un proscioglimento – è espressamente escluso dalle possibilità di ricorso previste dalla legge per le sentenze di patteggiamento.
In secondo luogo, il ricorso è stato definito ‘intrinsecamente generico’ e ‘contraddetto’ dalla stessa motivazione della sentenza impugnata. Sebbene una sentenza di patteggiamento abbia una motivazione più sintetica (‘a struttura enunciativa’), essa era sufficiente a indicare gli elementi che giustificavano la responsabilità dell’imputato e la qualificazione giuridica del fatto secondo l’ipotesi più grave (comma 1 dell’art. 73).
In sostanza, la Corte ha stabilito che tentare di sollevare un vizio di motivazione per contestare la ricostruzione dei fatti o la loro qualificazione giuridica equivale a una richiesta di riesame del merito, inammissibile in questa sede e per questo tipo di sentenza. L’accordo sul patteggiamento implica l’accettazione del quadro accusatorio.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio cardine del sistema processuale: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata con conseguenze significative, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un ‘terzo grado di merito’ per rimettere in discussione elementi già accettati con l’accordo sulla pena. La sentenza chiarisce che il controllo della Cassazione su una sentenza di patteggiamento è circoscritto a vizi specifici (come l’errata applicazione della pena o l’illegalità della stessa) e non può estendersi a una rivalutazione della motivazione o delle scelte di merito del giudice. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specifici elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Non è possibile, ad esempio, contestare la motivazione della sentenza o il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge per questo tipo di impugnazione. L’imputato ha tentato di sollevare un vizio di motivazione, che esula dall’ambito dei motivi permessi avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2325 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (cui 05P115), nato a in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Massa il 19/04/2022
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Massa ha applicato a NOME la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa in ordine al reato previsto dall’art. comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo cori un unico motivo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui al comrna 5 dell’art. 73 ci
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l’omessa’ valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è peraltro contraddetto, anche in relazione alla invocata riqualificazione del fatto, dalla motivazione, a struttu enunciativa, della sentenza impugnata quanto agli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e alla riconducibilità dei fatti al reato previsto dal co 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; un motivo che esula dall’ambito di quel consentiti, in quanto si risolve nella mera prospettazione di un inammissibile vizio d motivazione della sentenza di patteggiamento.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.