Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di PESARO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con rito de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro emessa il 25/06/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pe eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro
presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniana.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente