Ricorso Patteggiamento: I Limiti all’Impugnazione per Errata Qualificazione Giuridica
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate del nostro sistema processuale penale. Sebbene l’accordo tra accusa e difesa definisca il procedimento in primo grado, la legge prevede dei limiti precisi per l’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su quando un ricorso basato su un’errata qualificazione giuridica del fatto sia destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, decideva di impugnare tale decisione. Attraverso il suo procuratore speciale, presentava ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento all’articolo 648 bis del codice penale.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che i fatti a lui addebitati non configurassero il reato per cui era stato condannato, ma un’altra e meno grave fattispecie. La sua richiesta era, quindi, quella di ottenere un annullamento della sentenza affinché il reato venisse correttamente inquadrato.
L’Impugnazione del Patteggiamento e i Suoi Limiti Normativi
Prima di analizzare la decisione della Corte, è fondamentale richiamare il quadro normativo. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per motivi specifici. Tra questi, vi è l'”erronea qualificazione giuridica del fatto”.
Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente interpretato questa possibilità in modo restrittivo. Non è sufficiente una semplice divergenza interpretativa; l’errore deve essere “manifesto”.
La Decisione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato come la possibilità di ricorrere contro un patteggiamento per errata qualificazione giuridica sia circoscritta ai soli casi di errore manifesto. Questo si verifica quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito risulta, con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione”.
In altre parole, l’errore deve balzare agli occhi dalla semplice lettura degli atti, senza la necessità di un’analisi approfondita o di una rivalutazione delle prove. Se l’impugnazione denuncia, in modo generico e non autosufficiente, una violazione di legge che non è immediatamente evidente, essa è destinata all’inammissibilità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato ad affermare in maniera generica che il giudice non avesse approfondito adeguatamente la dinamica dei fatti. Non aveva, però, evidenziato alcun errore connotato da quella “evidenza e immediatezza” richieste dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata (richiamando la sentenza n. 13749 del 2022). Mancavano, quindi, i presupposti per poter discutere nel merito la qualificazione giuridica del reato.
La conseguenza di questa valutazione è stata drastica: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ovvero, l’aver proposto un ricorso senza i requisiti di legge), la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che cristallizza la situazione processuale e le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento per errata qualificazione giuridica deve essere in grado di dimostrare un errore macroscopico, palese e immediatamente percepibile, non una mera opinione diversa sulla valutazione dei fatti. In assenza di un “errore manifesto”, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No, la possibilità è limitata ai soli casi di “errore manifesto”, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’errore non deve richiedere un’analisi approfondita delle prove, ma deve essere immediatamente evidente.
Cosa intende la Cassazione per “errore manifesto” nella qualificazione giuridica?
Per “errore manifesto” si intende un errore che risulta con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, apparendo palesemente eccentrico rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. Deve essere un errore evidente dalla semplice lettura degli atti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché manifestamente infondato), può condannarlo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33812 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Contarina il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 24/03/2025 dal tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 24/03/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 44 cod. proc. pen..
Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto in relazione all’art. 648 bis c.p..
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01).
I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qualificazione gi sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricorrente si limita ad affermare in maniera affatto generica che il giudice, nella motivazione della sentenza, non ha adeguatamente approfondito sulla dinamica del fatto e, dunque, sulla qualificazione giuridica del fatto, sen evidenziare eventuali errori connotati dall’evidenza e dalla immediatezza descritte con il princip di diritto sopra enunciato.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’a 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, in Roma il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
o e
Il Presidente
NOME COGNOME